Ferie del medico accumulate e non godute: l’Azienda deve pagarle anche se in pensione

(da DottNet)   Le ferie sono un diritto a cui nessun operatore sanitario dovrebbe rinunciare. Non solo. L’azienda è tenuta ad assicurarsi, attivamente e in piena trasparenza, che ogni operatore sanitario fruisca effettivamente delle ferie, mettendolo nelle migliori condizioni per poterlo fare. Questi sono alcuni dei principi comunitari, ribaditi più volte dalla Corte di Giustizia Europea, che hanno ispirato la sentenza recentemente emessa dal Tribunale Ordinario di Modena a favore di un medico che, in tanti anni di lavoro, ha accumulato un numero straordinario di ferie maturate e non godute.
Il giudice ha stabilito che il medico ha diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva, aprendo così alla possibilità per altri operatori sanitari di essere risarciti. Ha infatti implicazioni importanti questa sentenza ottenuta grazie all’impegno di un network legale. Sono 5 milioni di giorni di ferie accumulate negli anni e ancora non godute da parte dei medici e dirigenti sanitari del SSN. Tra le cause dichiarate, ci sono difficoltà nell’organizzazione dei servizi e calo progressivo delle dotazioni organiche iniziato dal 2009. Sono i dati diffusi da un recente rapporto di Anaao Assomed, l’associazione dei Medici Dirigenti. Se si unisce l’area medica e quella chirurgica, viene fuori che il 73% degli intervistati ha fra i 30 e gli oltre 120 giorni di ferie non godute.
“Questa nuova sentenza conferma con forza che le ferie retribuite non godute dal medico non sono definitivamente perse”, sottolineano i legali del Gruppo.  “Anzi i medici possono legittimamente reclamare il risarcimento del danno patito ovvero, in certi casi, il pagamento di un indennizzo finanziario sostitutivo”, aggiungono. Neanche l’emergenza Covid-19 può annullare questo diritto. “L’azienda sanitaria ha il dovere di organizzare al meglio le turnistiche di lavoro, vigilando perché tutti possano concretamente e pienamente godere – ribadiscono i legali – delle ferie maturate, avvisando i lavoratori delle modalità di utilizzo e dei rischi connessi alla mancata fruizione” – sottolineano i legali – “Il problema delle ferie non godute non è certo nuovo ma esistente già prima della pandemia Covid e da un punto di vista legale, se il medico non riesce a godere delle sue ferie per impedimenti che non dipendono dalla sua volontà ma dal datore di lavoro, ha diritto ad ottenere il pagamento dell’indennità sostitutiva”.
Per ricorrere alle vie legali la finestra temporale è più ampia di quanto previsto. “La prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro e non dall’anno a cui competono i giorni di ferie non goduti”, specifica la sentenza raccolta dai legali.

“L’unica certezza del Covid: è l’incertezza”

(da M.D. Digital)  “Non c’è ancora nulla che ci consenta di dire che non esiste, da qualche parte nel mondo, una nuova variante proveniente da un ceppo più pericoloso di Omicron”, ha sottolineato il ministro della salute francese, Oliver Véran, al termine del consiglio informale della Salute di Grenoble che ha visto riuniti i 26 ministri della Salute dei governi europei. Un invito alla cautela, nonostante il calo dei contagi che si sta verificando un po’ in tutta Europa nelle ultime settimane, prudenza a cui si associano tutti gli altri 26 ministri. “L’unica certezza del Covid: è l’incertezza” ha chiosato la commissaria Ue alla salute, Stella Kyriakides.  L’incontro, dove i responsabili della Sanità dei paesi europei hanno messo a confronto le diverse opinioni sull’evolversi della pandemia, ha visto emergere una certa prudenza, un invito a “non abbassare la guardia perché dobbiamo essere pronti in ogni momento, a fronteggiare una nuova variante diversa”, ha spiegato Veràn.  Soddisfazione per il meeting anche dal ministro della salute, Roberto Speranza, che in un tweet ha detto: “A Lione e Grenoble con i ministri della Salute e degli Esteri Ue. Al lavoro per costruire l’Unione Europea della salute e vincere la battaglia contro il Covid”.

Al via l’Osservatorio sicurezza operatori sanitari

(da DottNet)    Al via l’istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli operatori sanitari e socio-sanitari previsto nella legge anti-violenza del 14 agosto 2020.  È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 febbraio, il decreto del 13 gennaio del ministro della Salute, di concerto con i ministri dell’Interno e dell’Economia e Finanze che in 6 articoli definisce compiti, composizione e funzionamento dell’Osservatorio.

L’Osservatorio avrà il compito di:
– Monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni delle professioni sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni
– Monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni dei sanitari
– Promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti
– Monitorare l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro anche promuovendo strumenti di videosorveglianza

– Promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in équipe
– Promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale sanitario finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti
L’Osservatorio infine produrrà i dati per la relazione annuale che il Ministero della Salute dovrà trasmettere al Parlamento.

La pubblicazione per il presidente della Fnomceo Filippo Anelli, “è una buona notizia perché attraverso il monitoraggio degli episodi di violenza e delle cause che li scatenano si riesce a gestirli e prevenirli. Ora – dice Anelli – è importante insediare l’Osservatorio per continuare il monitoraggio”. Già da prima che ci fosse una legge (cioè dal 13 marzo 2018) l’Osservatorio era stato istituito al ministero della Salute e si è riunito diverse volte con il ministro Speranza. “L’istituzione con una legge rafforza il ruolo e l’attività dell’ Osservatorio, rendendo pienamente efficace l’applicazione della legge stessa”, spiega Anelli sottolineando che “se prima del Covid le aggressioni nascevano, il più delle volte, da una prestazione negata, ora, oltre all’aggravamento di questa forma di violenza, si è aggiunta la protesta di chi trova ingiuste le restrizioni, o l’obbligo di vaccinazione, o di Green pass”. Si moltiplicano sit in sotto le sedi degli Ordini, atti vandalici, attacchi reali o virtuali, sui social. “Per questo, ora più che mai, è importante una rivoluzione culturale”, afferma Anelli.  L’osservatorio è istituito presso la Direzione generale professioni sanitarie e risorse umane dell’Ssn del ministero della Salute. Circa 60 i componenti in rappresentanza di ministeri, Regioni e di tutto il mondo della sanità. Non sono previsti oneri a carico del bilancio dello Stato e sono esclusi gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti.

Fnomceo, ‘su vaccinazione scudo penale rende tranquilli professionisti’

(da Adnkronos Salute) – Nella somministrazione dei vaccini anti Covid, i medici, “sono tranquilli”, sul piano legale, tutelati “dal cosiddetto ‘scudo penale’, il Dl 44 del 2021 convertito in legge in cui, per le conseguenze legate al vaccino che non dipendono dall’imperizia del medico, si sancisce che il professionista non è punibile. Credo che questa norma, che noi abbiamo fortemente richiesto e ottenuto nel 2021, abbia molto rassicurato i medici e anche gli altri operatori sanitari che ne hanno avuto beneficio. E ha consentito ai camici bianchi vaccinatori di poter aderire alla campagna vaccinale in modo assolutamente tranquillo”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli rilevando che “in una campagna in cui abbiamo somministrato oltre 132 milioni di dosi non sono emersi particolari problemi nella somministrazione”.

“Lo scudo penale – aggiunge Anelli – consente di lavorare con maggiore serenità. Ed è giusto che sia così, perché anche gli eventuali effetti collaterali non dipendono dall’esercizio professionale ma sono reazioni intrinseche al vaccino”. La punibilità dell’operatore sanitario, secondo la norma “è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio, emesso dalle competenti autorità, e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del ministero della Salute relative alle attività di vaccinazione”.

“Ovviamente – conclude Anelli – nei casi gravi, come nei 22 decessi che l’Agenzia del farmaco riferisce come correlabili al vaccino anti Covid gli operatori sanitari che hanno eseguito il vaccino saranno coinvolti nell’eventuale azione legale ma non sono punibili”.

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