Invio fatture 730 precompilato, si avvicina la scadenza per i medici. Ecco obblighi e sanzioni

(da  Doctor33)  Anche quest'anno entro il 31 gennaio i medici per la parte di libera professione svolta e i dentisti devono trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria la comunicazione con i dati di tutte le prestazioni pagate dai pazienti, o rimborsate nel 2017, perché l'Agenzia delle Entrate li usi per la precompilazione dei modelli 730 online completi di spese detraibili. Lo ricorda l'Agenzia che nei giorni scorsi ha divulgato una nota informativa ricordando obblighi e scadenze. I liberi professionisti possono spedire i dati usando l'area riservata del STS o il servizio legato al proprio gestionale, i servizi di associazioni e sindacati, o rivolgendosi al commercialista. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione la sanzione è pari a euro 100 per ogni comunicazione, fino a euro 50 mila; in caso di errata comunicazione, niente sanzioni se si rimedia nei 5 giorni successivi alla scadenza, o nei 5 successivi ad eventuale segnalazione dell'Agenzia delle Entrate. Se la trasmissione corretta avviene entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo entro un massimo di euro 20 mila. Un seminario a Milano organizzato dalla Consulta formata da Associazione Giovani farmacisti - Agifar Giovani psicologi Giovani Commercialisti, Associazione Italiana giovani medici - Sigm ha fatto il punto sulle novità in tema di controlli fiscali su deduzioni e detrazioni al 19% dalla dichiarazione dei redditi. Le relazioni dei commercialisti Emanuele Serina e Stefania Serina del Foro milanese, hanno messo tra l'altro in luce tre elementi:

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Prescrizioni poco chiare, FNOMCeO: evitare abbreviazioni e scrivere al Pc

(da  Doctor33)  Evitare l'uso di abbreviazioni e le sigle che i cittadini possono non comprendere, scrivere sempre al computer e fare attenzione alla effettiva comprensione della prescrizione da parte del paziente. Sono queste le raccomandazioni che il vicepresidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli Odontoiatri (Fnomceo), Maurizio Scassola, rivolge ai medici per ovviare al diffuso problema delle ricette del medico ospedaliero spesso poco comprensibili. Un problema di comprensibilità che si riscontra, il più delle volte, anche nei referti di analisi strumentali, come documenta Adnkronos, mentre prescrizioni chiare e comprensibili sono «un diritto dei pazienti, ma anche una tutela per i medici Prescrittori».  
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Grazie alle radiografie della bocca si può accertare l’eventuale carenza di vitamina D

(da Dental Tribune International)  I denti umani contengono informazioni vitali riguardo alla carenza di vitamina D. Gli antropologi canadesi hanno scoperto che tale condizione, grave ma spesso celata, può essere rivelata da una semplice radiografia dentale. L’identificazione degli individui affetti può aiutare per capire in un futuro i fattori che compromisero la salute dei nostri antenati.  I ricercatori della McMaster University Megan Brickley, Lori D’Ortenzio e loro colleghi hanno scoperto in un primo momento che i denti umani trattengono tracce dettagliate e permanenti di grave carenza di vitamina D, grazie a malformazioni microscopiche della dentina, il che può rivelarsi estremamente utile per capire esattamente quando i progenitori, anche di secoli fa, furono esposti a scarsa luce solare, condizione necessaria per la produzione di vitamina D nell’organismo. 

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Farmaci in età pediatrica: evitare l’autoprescrizione e l’abuso di antibiotici

(da  Doctor33)  In età pediatrica, la fascia d'età compresa tra zero e due anni è quella in cui si registra il consumo maggiore di farmaci: 82,2 dosi giornaliere ogni mille bambini. È uno dei dati forniti dal recente rapporto OsMed dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), da cui emergono consumi progressivamente più bassi negli adolescenti tra 14 e 17 anni (75,8 dosi giornaliere ogni mille abitanti), nei bambini fra tre e cinque anni (71,1), nei preadolescenti dagli 11 ai 13 (60,9) e nei bambini che frequentano la scuola primaria 6-10 anni (54,2). «È un dato atteso e rientra nella fisiologia degli eventi - commenta il presidente della Società italiana di pediatria (Sip) Giovanni Corsello - perché è l'età in cui il bambino comincia la socializzazione, spesso con l'iscrizione al nido, e aumenta il contatto con agenti virali o batterici che possono provocare infezioni, quindi in qualche modo il consumo dei farmaci è anche legato alla necessità di ridurre la temperatura corporea, di lenire un po' il fastidio e il dolore e trattare le infezioni». A conferma dell'analisi del presidente Sip, i farmaci più utilizzati secondo il rapporto Osmed sono quelli per l'apparato respiratorio (35,6%) e gastrointestinale (25,5%). Secondo Corsello non si segnalano dunque particolari abusi tranne quello, peraltro grave e diffuso anche nella popolazione non pediatrica, di prescrizione inappropriata di antibiotici per infezioni che non sono batteriche ma virali, il che come è noto va a aggravare il fenomeno della antibioticoresistenza. Il pediatra porta inoltre l'attenzione sull'importanza di evitare l'autoprescrizione, particolarmente pericolosa per bambini molto piccoli: «l'uso dei farmaci deve essere sempre governato dal pediatra e frutto di un'interazione del pediatra con la famiglia, in modo da evitare inappropriatezze e anche effetti collaterali. C'è il rischio oltretutto che si usino per i bambini farmaci destinati agli adulti che si trovano nei cassetti di casa, evento che può causare un maggior numero di effetti avversi perché il bambino ha peculiarità fisiologiche che spesso non ci consentono di utilizzare farmaci per adulti semplicemente riducendone le dosi».

Visite fiscali e certificati, da sabato 13 nuove regole. Ecco le principali novità

(da Doctor33)   Sabato 13 gennaio partono i nuovi controlli dei medici fiscali sui lavoratori della pubblica amministrazione. Entra in vigore, infatti, il nuovo regolamento del ministero della Pubblica Amministrazione (decreto 2016/2017) che conferma le fasce orarie dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 di tutti i giorni, feriali e festivi, per le verifiche a domicilio sui dipendenti pubblici assenti per malattia. Non cambiano per ora le fasce orarie per i dipendenti privati, 10-12 e 17-19 dei giorni lavorativi: una modifica che invece era stata chiesta dal presidente Inps Tito Boeri per meglio razionalizzare i costi del Polo Unico delle visite fiscali, l'organismo composto dai 1200 medici Inps che d'ora in poi controllerà oltre ai 14 milioni di lavoratori del privato (4,4 milioni di assenze nel 2016) anche i 3,6 milioni del pubblico (1,8 milioni di assenze) fin qui di pertinenza in gran parte dei medici delle Asl.

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Nuovo accesso provvisiorio al Padiglione Vallisneri dell’Ospedale di Forlì

Da lunedì 15 gennaio, per un periodo di circa tre mesi, la nuova scala esterna del padiglione Vallisneri dell'ospedale di Forlì, attualmente già in uso come via d'esodo, sarà utilizzata per gli accessi a TUTTI  i reparti e servizi del Padiglione Vallisneri ad eccezione di Anatomia Patologica, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Prevenzione Oncologica, Centro Prelievi e Day Hospital Oncologico IRST, per i quali restano invariate le modalità di accesso. Contestualmente, il vano scale interno (compresi gli ascensori) del Padiglione Vallisneri (lato Anatomia Patologica) sarà interdetto ed inutilizzabile per consentire la prosecuzione dei lavori di adeguamento alla normativa sismica e di prevenzione incendi. Al termine dei lavori saranno ripristinati i percorsi definitivi.

L’allarme dei cardiologi SIC: il 10% degli under 18 è iperteso

(da Doctor33)  Il 10% dei ragazzi con meno di 18 anni è iperteso. È stato questo uno dei temi principali del Congresso nazionale della Società italiana di cardiologia tenutosi in Dicembre a Roma  «Come per ogni malattia cronica, è verosimile che l'ipertensione arteriosa sviluppi le sue premesse fisiopatologiche anni o decenni prima di manifestare segni e sintomi clinicamente inequivocabili» spiega Giuseppe Mercuro, Presidente Sic. «Una "impronta pressoria" - consistente nel riscontro di valori tensivi ai limiti superiori della norma per l'età, insieme a un'accresciuta massa corporea - che si renderebbe manifesta sin dalla prima età. Questa condizione fenotipica presupporrebbe una continuità nel tempo di valori pressori elevati o francamente ipertesi e una loro persistenza nell'età adulta, ed oltre».

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Endometriosi, fondazione Gimbe pubblica le linee guida Nice. Focus su diagnosi e trattamento

(da Doctor33)  Raccomandazioni cliniche sia per la diagnosi, sia per il trattamento dell'endometriosi: dai segni e sintomi che generano il sospetto di malattia ai criteri di appropriatezza di test diagnostici (ecografia, risonanza magnetica, laparoscopia), dalle consulenze specialistiche ai trattamenti (analgesici, terapia ormonale, chirurgia). A fornirle le linee guida del National Institute for Health and Care Excellence (Nice) - disponibili in italiano grazie alla traduzione della Fondazione Gimbe e particolarmente importanti, perché, come sottolinea in una nota il presidente di Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta, «troppe donne rimangono ancora senza diagnosi per molti anni, con peggioramento della qualità di vita, progressione della malattia e peregrinazioni tra consulti specialistici e indagini diagnostiche non sempre appropriate».

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Curare la parodontite riduce l’emoglobina glicata

(da M.D. Digital)   Negli ultimi anni l’associazione tra diabete e malattia parodontale è stata oggetto di approfondite ricerche, e diversi studi suggeriscono che il DM è un fattore di rischio per lo sviluppo di gengiviti e/o parodontite nel diabete tipo 1 e 2. I pazienti con DM presentano infatti un rischio da due a tre volte  maggiore,  rispetto a un soggetto non diabetico, di sviluppare disturbi cronici del cavo orale. Allo stesso tempo la malattia parodontale può essere un fattore di rischio per l’insorgenza del diabete, ed  esiste una relazione diretta fra gravità ed estensione della parodontite e peggioramento  del  controllo glicemico. Proprio per approfondire questa  complessa relazione, spesso sottovalutata, diabetologi provenienti da tutt’Italia si sono trovati a Genova, in occasione del convegno “Diabete e parodontopatia: una  relazione biunivoca”,  promosso dall’Associazione Medici Diabetologi (AMD).

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Certificazioni di Malattia: Nuove condizioni di esclusione dalla visita fiscale per i dipendenti pubblici

Con la pubblicazione in G.U. del Decreto della funzione pubblica relativo al "Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"  sono cambiati i criteri di esclusione dall'obbligo di reperibilità per le visite fiscali per il lavoratori pubblici Il decreto abroga il DPCM n. 206 del 18.12.2009. Ecco la comparazione tra il vecchio decreto e il nuovo:

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Nuova copertura assicurativa per i primi 30 giorni di malattia e infortunio per i medici di assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale

DALL'ENPAM:

Caro Presidente,

sono lieto di comunicarti le nuove modalità che, a partire dal primo gennaio 2018, regoleranno la copertura assicurativa dei primi 30 giorni di malattia e infortunio dei medici di assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale.   Il nuovo contratto è stato infatti sottoscritto con la compagnia Cattolica in coassicurazione con Groupama, a seguito della gara indetta dalla Fondazione e della disdetta del precedente contratto con la compagnia Generali formalizzata da tutti i sindacati firmatari della convenzione per la Medicina generale. La nuova copertura prevede una serie di miglioramenti come l'abbassamento delle franchigie, l'incremento dei massimali, una presenza capillare sul territorio per definire in tempi più rapidi le procedure di liquidazione e un numero verde gratuito. Qui di seguito troverai ulteriori dettagli mentre in allegato c'è il manuale operativo predisposto dalla compagnia. Sperando di averti fatto cosa gradita nell'annunciarti questi miglioramenti che vanno a vantaggio degli iscritti, colgo l'occasione per augurarti di nuovo un felice 2018. Cordiali saluti.
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Garattini: “Metà dei farmaci in commercio oggi sono del tutto inutili”

Ipermedicalizzazione. Esami prescritti senza senso, cure usate senza alcuna evidenza scientifica, integratori visti come panacea di tutti i mali. La dura denuncia di Silvio Garattini, fondatore dell'Istituto Mario Negri. Leggi l'articolo completo al LINK

http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/12/21/news/meta-dei-farmaci-in-commercio-oggi-sono-del-tutto-inutili-1.315144?ref=HEF_RULLO&ncid=fcbklnkithpmg00000001

Ddl Lorenzin è legge, nuove regole per ordini e pene aspre per abusivi. Ecco le novità

(da Doctor33)  #DdlLorenzin è legge! Felice dell'approvazione. Si introducono fondamentali novità per 1 milione di lavoratori, sperimentazione clinica e ricerca, tutela dei pazienti fragili e lotta agli abusi. Si aggiunge un nuovo tassello al percorso di riforma del sistema. Con questo tweet il ministro della Salute Beatrice Lorenzin saluta l'approvazione in Senato, con 148 voti favorevoli, 19 contrari e 5 astenuti, della legge che modifica la normativa del 1946 sugli ordini, introduce nuove professioni sanitarie, cambia i sistemi elettorali introducendo il vincolo di massimo due mandati per consiglieri e presidenti e istituisce un'area delle professioni sociosanitarie che raggruppa i profili di operatore sociosanitario e le professioni di assistente sociale, di sociologo e di educatore professionale. Gli ordini sono definiti "enti pubblici non economici", sussidiari e non più ausiliari dello stato. Agli Ordini di Medici chirurghi, veterinari e farmacisti si affiancano quelli di infermieri - i collegi Ipasvi si trasformano - ostetrici e l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Ci sono pure Ordine dei Biologi, degli Psicologi e quello che raggruppa Fisici e Chimici. Saranno tutti articolati per circoscrizioni geografiche /province ma accorpabili a livello regionale e ultraregionale o associabili per particolari funzioni di rappresentanza.

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Responsabilità medica. Per fatti avvenuti prima del 1° aprile 2017 si applica il decreto Balduzzi. La legge Gelli-Bianco non può essere retroattiva

La Cassazione ha deciso di applicare la Balduzzi nel caso di un medico a cui era stato chiesto il risarcimento del danno subito dal paziente per un errore commesso prima del 1° aprile scorso (entrata in vigore della legge Gelli-Bianco) e che secondo la Corte risponde a titolo di responsabilità contrattuale. Il danneggiato e i suoi eredi devono quindi provare solo il “rapporto di spedalità” e il danno, mentre il sanitario ha l’onere di dimostrare di avere agito in modo professionalmente diligente.  Leggi l'articolo completo al LINK

Influenza: la scienza spiega perché gli uomini esagerano i sintomi

(da M.D. Digital)   Nel coniare il termine men-flu per indicare una tendenza da parte dell'uomo a esagerare la gravità dei propri sintomi influenzali forse gli anglosassoni hanno commesso un errore: sembra infatti che non si tratti di un preconcetto ma di un dato che avrebbe solide basi scientifiche. Insomma, se gli uomini alle prime avvisaglie di un'influenza o di un un raffreddore lamentano di patire tormenti inimmaginabili potrebbero avere ragione. Uno studio pubblicato sull'edizione natalizia di Bmj conferma come gli uomini presenterebbero realmente sintomi influenzali peggiori, a causa di una risposta immunitaria ai virus dell’influenza più debole rispetto a quella delle donne. I primi riscontri provengono da alcuni modelli animali che hanno dimostrato come le femmine dei topi sono in grado di esibire risposte immunitarie più consistenti, facendo ipotizzare che ciò dipenda dall'assetto ormonale. In particolare, sarebbe l'estradiolo ad essere implicato in questo meccanismo. A conferire ulteriore peso a questa teoria vi sono i risultati di uno studio condotto in vitro con cellule epiteliali nasali umane infettate con virus influenzale: l'esposizione delle colture a estradiolo o a modulatori dei recettori dell'estradiolo ha determinato una riduzione dei titoli del virus influenzale nelle cellule prelevate da soggetti di sesso femminile ma non in quelle provenienti da soggetti di sesso maschile.  A questi dati si sovrappongono anche alcuni rilievi epidemiologici che confermano come, durante le stagioni influenzali dal 2004 al 2010 i maschi adulti avevano un rischio più alto di ospedalizzazione; uno studio osservazionale condotto nel Regno Unito sulla mortalità influenzale dal 1997 al 2007 ha evidenziato che gli uomini avevano tassi di mortalità correlati a influenza più elevati di quelli che si registravano nelle donne, a parità di fascia d'età considerata. E questo in maniera indipendente anche da sottostanti condizioni di malattie cardiache, tumori, patologie respiratorie croniche, malattie renali. Altri studi condotti sulle vaccinazioni indicano che le donne sono più responsive, un dato supportato dal fatto che il sesso femminile riporta con maggiore frequenza la comparsa di reazioni sistemiche alla vaccinazione di quanto non si osservi nell'uomo. Nell'uomo con elevati livelli di testosterone inoltre sembra verificarsi una risposta immunitaria inferiore, a dimostrazione che l'ormone maschile avrebbe un effetto immunosoppressore. Questo gap immunitario tra i due sessi avrebbe una spiegazione in termini evolutivi: nel senso che nell'uomo un sistema immunitario meno robusto porterebbe ad alcuni vantaggi evolutivi in quanto avrebbe permesso agli uomini di investire la loro energia in altri processi biologici, come la crescita, lo sviluppo di caratteristiche sessuali secondarie e attività riproduttive. Inoltre, una maggiore gravità dei sintomi avrebbe garantito al sesso maschile una sorta di protezione contro predatori, favorendo il recupero delle energie e quindi traducendosi in una importante strategia di sopravvivenza in un momento di scarsa efficienza fisica. (Kyle S. The science behind “man flu”. BMJ 2017; 359: j5560 doi: 10.1136/bmj.j5560)

Il Biotestamento è legge. Via libera dal Senato. Ecco cosa cambia nel “fine vita” per medici, pazienti e familiari. Il testo e la sintesi

(da Quotidiano Sanità - Giovanni Rodriquez)   L'Aula di Palazzo Madama con 180 voti a favore 71 contrari e 6 astenuti, ha dato il via libera al provvedimento. Un lungo applauso da parte dei senatori presenti in Aula ha così salutato l'approvazione del testo. Da oggi ogni persona maggiorenne, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi potrà, attraverso le Dat, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari. Il testo sulle Disposizioni anticipate di trattamento e in materia di consenso informato, già licenziato dalla Camera, è passato senza modifiche al anche al Senato.  La legge è stata quindi approvata in via definitiva con 180 favorevoli, 71 contrari e 6 astensioni. Al termine del voto finale, l'Aula di Palazzo Madama ha lungamente applaudito l'approvazione del provvedimento. ll provvedimento affronta i temi del consenso informato, disciplinandone modalità di espressione e di revoca, legittimazione ad esprimerlo e a riceverlo, ambito e condizioni, e delle disposizioni anticipate di trattamento, con le quali il dichiarante enuncia, in linea di massima, i propri orientamenti sul "fine vita" nell'ipotesi in cui sopravvenga una perdita irreversibile della capacità di intendere e di volere. Per quanto riguarda i minori, il consenso dovrà essere espresso dai genitori o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore. Da oggi, dunque, ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi potrà, attraverso Disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari. Si potrà esprimere le proprie convinzioni sul consenso o rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e trattamenti sanitari, comprese anche le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Le Dat, saranno sempre revocabili. Risulteranno, invece,  vincolanti per il medico e, in conseguenza di ciò, quest'ultimo sarà esente da responsabilità civile o penale. Le Dat devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione. In caso di emergenza o di urgenza, la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni.

Nella relazione tra medico e paziente, rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, potrà essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.  Di seguito l'analisi del testo articolo per articolo. Articolo 1 (Consenso informato) Detta le linee generali di disciplina del consenso informato, prevedendo che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge. Viene richiamato il rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e di cui agli articoli 1 (Dignità umana), 2 (Diritto alla vita) e 3 (Diritto all'integrità della persona) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Viene promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico, che trova il suo presupposto e atto fondante nel consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. Nella relazione di cura vengono coinvolti se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari, o la parte dell'unione civile, o il convivente oppure una persona di sua fiducia. Viene poi disciplinato il diritto all'informazione, qualificato come il diritto di ogni persona di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo aggiornato e a lei comprensibile circa: - la diagnosi; - la prognosi; - i benefici ed i rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati e le possibili alternative; - le conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Viene anche sancito il diritto della persona di rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni e quello di indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di ricevere le informazioni in sua vece. Sia il rifiuto che la rinuncia alle informazioni nonché l'eventuale indicazione di un incaricato vengono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo elettronico. Quanto alle modalità di espressione del consenso - che in qualsiasi forma sia espresso viene inserito nella cartella clinica e nel fascicolo elettronico - viene stabilito che sia espresso in forma scritta ovvero, qualora le condizioni fisiche del paziente non consentano di rispettare quest'ultima, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Spetta ad ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere il diritto di rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia - o singoli atti del trattamento stesso -, nonché quello di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento, comprese la nutrizione e l'idratazione artificiali. L'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. Al paziente in ogni caso è sempre riconosciuta la possibilità di modificare la propria volontà. Con una norma di garanzia viene stabilito che il rifiuto o la rinuncia al trattamento sanitario non possono comportare l'abbandono terapeutico. Sono sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge n. 38/2010 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore). Il medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo ed in conseguenza di quest'obbligo è esente da ogni responsabilità civile o penale. In ogni caso il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Viene poi stabilito che nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico assicura l'assistenza sanitaria indispensabile rispettando, ove possibile, la volontà del paziente e che ogni azienda sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena attuazione dei princìpi della legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e la formazione adeguata del personale. Articolo 2 (Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita) Affronta il tema della terapia del dolore, del divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e della dignità nella fase finale della vita. Qui si spiega che il medico deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze del paziente, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al tratta- mento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un’appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle cure palliative. Nei casi di paziente con prognosi in- fausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente. Articolo 3 (Minori e incapaci) Detta le regole per l'espressione del consenso da parte dei minori e degli incapaci. Per quanto attiene al minore il consenso informato al trattamento sanitario è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo quale scopo la tutela della dignità. Per l'interdetto - ai sensi dell'articolo 414 del codice civile -, il consenso è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile, anche in tal caso avendo di mira la tutela della dignità. Infine il consenso informato dell'inabilitato è espresso dal medesimo e dal curatore. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina prevede l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno o solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suogrado di capacità di intendere e di vollere. Viene infine previsto che in assenza di disposizioni anticipate di trattamento, qualora il rappresentante legale del minore, dell'interdetto o dell'inabilitato oppure l'amministratore di sostegno rifiuti le cure proposte in contrasto con il parere del medico, che le ritenga appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria. Articolo 4 (Disposizioni anticipate di trattamento) Vengono disciplinate le disposizioni anticipate di trattamento (Dat). Queste vengono definite come l'atto in cui ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Il dichiarante può anche indicare una persona di fiducia - fiduciario - che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie. Il fiduciario deve essere maggiorenne e capace di intendere e di volere: la sua accettazione della nomina avviene con la sottoscrizione delle Dat oppure con atto successivo che viene allegato a queste ultime. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto che viene comunicato al disponente; di converso il suo incarico può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione e con le stesse modalità previste per la nomina. Qualora manchi l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto, o sia divenuto incapace, le DAT conservano efficacia circa le convinzioni e le preferenze del disponente. Il medico è tenuto al rispetto delle Dat, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. In caso di contrasto tra fiduciario e medico è previsto l'intervento del giudice tutelare. Circa la forma con cui vengono espresse le Dat viene stabilito che esse debbano essere redatte per atto pubblico, o per scrittura privata, e sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo, e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 1 per l'espressione del consenso informato, è previsto anche che qualora le condizioni fisiche del paziente non consentano di utilizzare la forma scritta, le Dat possono essere espresse anche attraverso videoregsitrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le stesse forme, in qualsiasi momento, può avvenire il rinnovo, la modifica o la revoca delle Dat. Le Regioni che adottino modalità telematiche di gestione della cartella clinica, o il fascicolo sanitario elettronico, o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale, possono - con proprio atto - regolamentare la raccolta di copia delle Dat, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento in banca dati, lasciando in ogni caso al firmatario la libertà di scegliere se darne copia od indicare dove esse siano reperibili. Quanto all'istituzione del Registro nazionale delle Dat, questa viene richiamata da un emendamento PD alla manovra attualmente all'esame della Commissione Bilancio della Camera, che prevede uno stanziamento di 5 mln in favore del Ministero della Salute. Viene infine stabilito che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge il Ministero della salute, le Regioni e le aziende sanitarie provvedono a dare le necessarie informazioni circa la possibilità di redigere le Dat. Articolo 5 (Pianificazione condivisa delle cure) Prevede e disciplina la possibilità di definire, e di fissare in un atto, rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica ed invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente ed il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità. Il paziente e - con il suo consenso - i familiari o la prte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia, sono informati in modo esaustivo, ai sensi di quanto stabilito in tema di consenso informato in particolare sul possibile evolversi della patologia in atto, di quanto il paziente può attendersi realisticamente in termini di qualità della vita, delle possibilità cliniche di intervenire, delle cure palliative. Il paziente esprime il suo consenso rispetto a quanto proposto dal medico e i propri intendimenti per il futuro compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario. Viene poi stabilito che il consenso del paziente e l'eventuale indicazione di un fiduciario, sono espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazion o dispositivi che consentono alla persona con disabilità di comunicare e sono inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. L'atto di pianificazione delle cure può essere sempre modificato su richiesta del paziente, con le stesse forme di cui al periodo precedente. Vengono richiamate le norme di cui all'articolo 4, relative alle disposizioni anticipate di trattamento, per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente articolo. Articolo 6 (Norma transitoria) Con una norma transitoria, si sancisce l'applicabilità delle disposizioni della legge ai documenti contenenti la volontà del disponente circa i trattamenti sanitari depositati presso il comune di residenza o davanti ad un notaio prima dell'entrata in vigore della legge medesima, stabilendo quindi l'efficacia retroattiva della stessa. Articolo 7 (Clausola di invarianza finanziaria) Viene qui posta la clausola di invarianza degli oneri finanziari. Articolo 8 (Relazione alle Camere) Si spiega che il Ministro della salute trasmette alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dall’anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, una relazione sull’applicazione della legge stessa. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministero della salute.

 

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