Fascicolo sanitario elettronico e privacy

(da Quotidiano Sanità)   il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) in medicina generale deve avere un profilo rispettoso delle normative, della deontologia, della buona pratica medica e della Privacy ai fini della migliore tutela del cittadino. Il FSE è l’insieme dei dati e dei documenti digitali che riguardano la salute, prodotti in occasione di eventi sanitari come ad esempio i risultati degli esami e le ricette farmaceutiche. Dati sanitari sempre a disposizione del cittadino che ha avuto cura di attivare il proprio FSE. L’utente inoltre può stamparne i contenuti tra cui le ricette e le prescrizioni ivi presenti ai fini di archivio cartaceo, di studio o di altro. Stanno apparendo su alcuni siti istituzionali regionali dedicati alla sanità, i Portali Sanità Regionali, notizie sbagliate e fuorvianti per quanto riguarda il Fascicolo Sanitario Elettronico.  Notizie scritte sui Portali regionali da chi? E chi ha stabilito che gli studi di medici di medicina generale diventino call center e far west?  Ad esempio il sito FSE del Portale Sanità dell’Emilia Romagna è scritto in maniera arbitraria e contro le norme vigenti: “A partire dal 1° luglio 2019 puoi fare a meno del promemoria cartaceo per le ricette dematerializzate per il ritiro dei farmaci prescritti dal tuo medico e visibili sul tuo FSE”.
Invece per tutta Italia sono sempre vigenti le norme che tutelano la salute e la Privacy.
1) La stampa e la consegna del promemoria della ricetta dematerializzate (DEM) al paziente sono possibili solo da parte del medico prescrittore (Garante della privacy al Senato della Repubblica 28.06.2016) ai fini di spedizione in farmacia o di prenotazione ai CUP (centri unici prenotazione).
Nuove modalità di fruizione del promemoria DEM da parte del medico prescrittore potranno essere individuate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e rese note sul sito del Ministero; attualmente ancora non sono state individuate tali modalità e pertanto l’unica possibilità resta la presenza sempre del promemoria cartaceo.
2) Oltre a non potere nessuno fare a meno del promemoria cartaceo perché previsto dal Garante della Privacy, il medico per “prescrivere farmaci” deve in ogni caso incontrare il richiedente nella sua accezione letterale, cioè vedersi tra persone. Al contrario di come sembra suggerire il sito, ovvero prescrittore in solitudine da una parte e utente che ritira promemoria altrove successivamente
Invece bisogna considerare una grande opportunità per il cittadino richiedente salute il necessario incontro con il medico, per la migliore tutela della salute. Occasione inoltre per il medico per visitare il paziente, per aggiornare la cartella clinica e il FSE in sua presenza, per prescrivere, per stampare e consegnargli il promemoria come previsto.
La corrente giurisprudenza infatti, ai fini della tutela della salute censura in maniera inequivocabile il medico che prescrive farmaci senza incontro con il paziente, pur in presenza di atti di ripetizione di prescrizioni di farmaci per patologie croniche, ipotizzando qualcuno la non necessità del controllo medico o, addirittura, perché atto “non clinico” un automatismo (Cassazione penale, sez. VI, sentenza 31/03/2011 n° 13315).
L’incontro del cittadino con medico è il luogo di tutela della Salute e di tutela della Privacy. Gli studi dei medici di famiglia, come stabilisce l’accordo collettivo nazionale (ACN) forniscono: “(…) un accesso diretto ed illimitato ai suoi utenti, si occupano di tutti i problemi di salute, indipendentemente da età, sesso, e ogni altra caratteristica della persona”.
Il cittadino sul territorio può essere certo di trovare nello studio del proprio medico di famiglia un punto di riferimento in cui viene garantita la tutela della Salute e della Privacy e con il suo medico di fiducia può stabilire, concordare e condividere anche le modalità più opportune per svolgere il contatto o ogni altra necessità di follow up.
Massimo Calisi
Medico di famiglia a Pescara. TDME Tribunale Diritti e Doveri dei medici

Miele di Manuka: una risposta all’antibiotico-resistenza?

ono osservazioni preliminari quelle scaturite da una ricerca della  Swansea University che, se confermate da un trial clinico attualmente in corso, potrebbero rappresentare una svolta nel trattamento delle infezioni respiratorie da batteri antibiotico-resistenti. Le proprietà antibatteriche del miele di Manuka sono note da tempo, ma questo studio dimostra che, in sinergia con gli antibiotici, è in grado di debellare il 90% dei germi resistenti, obiettivo raggiunto per il 39% dal solo miele e per il 29% dai soli antibiotici  Leggi l’articolo completo al LINK

Medicina di genere, cosa cambia con il nuovo Piano nazionale

(da Univadis)  Il 13 giugno 2019 è stato firmato dal ministro della Salute Giulia Grillo il decreto con cui viene adottato il Piano per l’applicazione e la diffusione della Medicina di Genere, previsto dall’articolo 3 della Legge 3/2018, approvato in Conferenza Stato-Regioni lo scorso 30 maggio.  Si tratta di una data molto importante che pone l’Italia all’avanguardia in Europa nel campo della Medicina di Genere.   L’esigenza di questo nuovo punto di vista, da includere in tutte le specialità mediche, nasce dalla crescente consapevolezza delle differenze associate al genere, con il fine ultimo di garantire ad ogni persona, sia uomo che donna, la migliore cura, rafforzando ulteriormente il concetto di “centralità del paziente” e di “personalizzazione delle terapie”. L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce il “genere” come il risultato di criteri costruiti su parametri sociali circa il comportamento, le azioni e i ruoli attribuiti ad un sesso e come elemento portante per la promozione della salute. Pertanto, in base a tali indicazioni, si definisce “medicina di genere” lo studio dell’influenza delle differenze biologiche (definite dal sesso) e socio-economiche e culturali (definite dal genere) sullo stato di salute e di malattia di ogni persona.  Con l’approvazione di tale Piano per la prima volta in Italia viene inserito il concetto di “genere” nella medicina, al fine di garantire in modo omogeneo sul territorio nazionale la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale. Nell’era della medicina personalizzata risulta quanto mai importante, anzi direi indispensabile, tenere conto delle numerose differenze osservate tra uomini e donne.  Il Piano è nato dall’impegno congiunto del Ministero della Salute e del Centro di riferimento per la Medicina di Genere dell’Istituto Superiore di Sanità con la collaborazione di un Tavolo tecnico-scientifico di esperti regionali in Medicina di Genere e dei referenti per la Medicina di Genere della rete degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) nonché di AIFA e AGENAS.  Oltre alla descrizione dello stato dell’arte della Medicina di Genere a livello nazionale e internazionale, il Piano indica gli obiettivi strategici, gli attori coinvolti e le azioni previste per una reale applicazione di un approccio di genere in sanità nelle quattro aree d’intervento previste dalla legge:

    Percorsi clinici di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione
Ricerca e innovazione
Formazione
Comunicazione.

Allo scopo di assicurare l’avvio, il mantenimento nel tempo e il monitoraggio delle azioni previste dal Piano verrà costituito, presso l’Istituto Superiore di Sanità, un Osservatorio dedicato alla Medicina di Genere al fine di fornire al ministro della Salute i dati da presentare annualmente alle Camere.   (vedi il documento completo in formato PDF)

Piano Medicina di Genere 2019

Donne di mezza età. Scarsa forza negli arti collegata a depressione e ansia

(da Quotidiano Sanità e Reuters Health)    Secondo uno studio condotto a Singapore, le donne di mezza età con una scarsa forma fisica, in particolare negli arti superiori e inferiori, potrebbero essere più inclini a depressione e ansia. In particolare, una scarsa forza di presa della mano e la necessità di un lungo tempo per alzarsi da una sedia sono state associate nello studio a sintomi più marcati di depressione o ansia.
Lo studio
   Eu- Leong Yong e colleghi, della National University of Singapore, hanno studiato oltre 1.100 donne, di età compresa tra i 45 e i 69 anni, che avevano appuntamenti ginecologici di routine presso il National University Hospital di Singapore. Duranti gli appuntamenti, i ricercatori hanno valutato la prestazione fisica della parte superiore del corpo in termini di forza di presa della mano, chiedendo alle donne di stringere più che potevano un dinamometro palmare.   Per valutare la prestazione fisica della parte inferiore del corpo gli studiosi hanno usato, come parametri la velocità, di andatura, l’equilibrio da ferme e un test chair stand ripetuto, che rileva il tempo speso per alzarsi da una posizione seduta cinque volte senza usare le braccia. Il team ha utilizzato questionari internazionalmente accettati per valutare se e quanto spesso le donne avevano accusato sintomi associati a ansia e depressione nella settimana precedente, tra cui tristezza, preoccupazione incontrollabile, perdita di interesse, affaticamento, problemi con il sonno e scarso appetito.
Nel complesso, 180 donne, il 16%, presentavano sintomi di ansia e depressione. Le partecipanti tra i 45 e i 54 anni avevano più probabilità di segnalare sintomi.
I sintomi non erano legati alla menopausa, alle caratteristiche sociodemografiche o alle variabili inerenti allo stile di vita come fumo o consumo di alcool.
Tuttavia, le caratteristiche fisiche e la prestazione fisica hanno fatto la differenza. Le donne con sintomi di ansia e depressione avevano più spesso una prestazione fisica da moderata a scarsa. La debolezza della presa della mano si associava a una probabilità aumentata dei 68% di manifestare sintomi più marcati. Il maggior tempo richiesto per alzarsi dalla sedia è stato correlato al 33% in più delle probabilità di presentare sintomi.     “Il nostro studio mostra un’interessante correlazione tra mente e corpo, indicando che la forza fisica è strettamente associata a quella mentale”, conclude Yong. “I futuri studi dovrebbero stabilire se gli esercizi di potenziamento che migliorano la prestazione fisica siano in grado di ridurre i sintomi di ansia e depressione”.

Placca e fumo mettono a rischio gli impianti, si devono sensibilizzare i pazienti

(da Odontoiatria33)   “La presenza di placca in un sito implantare determina un rischio aumentato di circa 14,3 volte di insorgenza e progressione di una perimplantite”, ad evidenziarlo è il vice presidente SIdP Nicola Sforza.  “E’ evidente –dice- che il paziente che si sottopone a terapia implantare deve essere in grado di eseguire a casa le manovre corrette di igiene orale per rimuovere efficacemente la placca batterica che si deposita a livello della protesi e attorno all’impianto stesso”. Il dot. Sforsa sottolinea, anche, come al paziente si debba spiegare che il sanguinamento “è un importante segnale di allarme, così come la presenza di pus”.  Altro fattore che mette a rischio la sopravvivenza dell’impianto con conseguenze nefaste per la riabilitazione impianto protesica è il fumo.  Anche in questo caso motivare i pazienti soprattutto con impianti a smettere è determinante.  “Il fumatore ha un rischio aumentato di circa 4 volte di sviluppare complicanze perimplantari. Il rischio di perimplantite è molto alto nei pazienti (circa 40%) che hanno sofferto di parodontite e se quest’ultimi sono anche fumatori, il rischio sale al 70%. Ci sono inoltre altri fattori di rischio per il successo a lungo termine degli impianti, rappresentati dalla suscettibilità genetica, dal diabete, dallo stress e da alcune forme di gravi ipovitaminosi”.  Vice presidente SIdP che ricorda come “la prevenzione delle malattie perimplantari deve basarsi su un percorso diagnostico, terapeutico e di mantenimento individualizzato per ogni paziente”.  Il dott. Sforza ricorda, poi, come anche precisione della protesi implantare e la conformazione della stessa, che agevoli il paziente nelle operazioni di igiene domiciliare sonno basilari per mantenere efficiente la riabilitazione implantare.  Infine il motivare il paziente all’igiene orale professionale con controlli clinici periodici, con continua motivazione ed istruzione al paziente, conclude Sforza, sono passaggi “fondamentali per intercettare eventuali patologie perimplantari ancora iniziali e quindi facilmente trattabili”.

La legge Gelli si applica solo ai fatti accaduti successivamente alla sua pubblicazione

(da Doctor33)   Il principio generale di irretroattività della norma dettato dall’art. 11 delle c.d. preleggi, per quanto non previsto in costituzione e certamente derogabile dal legislatore, trova un limite invalicabile nel rispetto dei principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche nonché delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.
E ciò tanto più ove si considerino le conseguenze illogiche che deriverebbero alle situazioni pregresse e ancora non esaurite dall’adozione della diversa tesi ermeneutica, ad esempio in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ove si rischierebbe di arrivare all’assurda conseguenza per cui il termine più breve quinquennale, tipico della responsabilità aquiliana, verrebbe applicato retroattivamente a rapporti per i quali, prima della legge G.B., la giurisprudenza applicava un termine di prescrizione decennale, tipico della responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. (avv. Ennio Grassini –www.dirittosanitario.net)

Il medico non può essere sanzionato per eccesso di prescrizioni

(da DottNet)    Arriva una sentenza per certi versi rivoluzionaria tutta a favore dei medici prescrittori. Il magistrato del Tribunale di Lecce, competente per il lavoro, giustifica il lavoro dei medici di famiglia costretti a rimborsare presunti eccessi di farmaci che avrebbero danneggiato le casse dell’Asl. . Nel caso in questione il professionista si era vista tagliare lo stipendio 276 euro per 12 mensilità (per un totale di oltre 3 mila euro), per avere prescritto, tra il 2013 e il 2014, in favore di una sola paziente, su indicazione dell’Utic di Casarano, bombole di ossigeno gassoso oltre le prescrizioni previste nelle linee guida in materia. Ma i giudici hanno accolto il ricorso del medico, condannando la Asl a restituire l’importo oltre a interessi e rivalutazione.   “Al di là delle questioni relative al carattere cogente di tale linee guida e delle conseguenze derivanti da eventuali violazioni – si legge nella sentenza – si deve rilevare che essere sono finalizzate ad evitare sprechi, il che presuppone normalmente condotte reiterate e relative ad una pluralità di casi e di pazienti, apparendo invece difficilmente compatibile con prescrizioni nei confronti di un’unica paziente, tanto più ove si consideri che esse erano assistite da una espressa ‘autorizzazione utilizzo farmaco al di fuori delle indicazioni fornite dal ministero della Salute’”. Dunque, per il giudice, “trattandosi di un unico episodio e dati gli importi certamente non elevati del presunto ‘spreco’, non vi sono elementi per ritenere che vi sia stato dolo o colpa grave”. Piuttosto è un altro aspetto a preoccupare il giudice: “Il medico potrebbe essere costretto a dover scegliere di non prescrivere un farmaco, pure ritenuto necessario o comunque utile per la cura di un paziente, per evitare trattenute sullo stipendio (così correndo però il rischio di eventuali azioni di responsabilità da parte del paziente)”.   Per il giudice “ne consegue che una interpretazione così rigida e rigorosa del valore delle “linee guida” e degli effetti di eventuali violazioni delle relative prescrizioni o indicazioni – scrive il giudice – appare pericolosa rispetto alle esigenze di tutela del diritto alla salute ex art. 32 Cost. , potendo porre il medico di fronte a dubbi di difficile soluzione tra il timore di responsabilità nei confronti dei pazienti (con la possibilità di eventuali eccessi della cd. “medicina difensiva”) e rischi di trattenute sullo stipendio conseguenti a prescrizioni che egli ritiene necessarie nel caso di specie, ma non conformi alle linee guida”. “È evidente quindi – afferma ancora il giudice  che un qualche margine di discrezionalità deve essere lasciato al medico e che la sua responsabilità personale può essere ravvisata solo in caso di dolo o di errore grave conclamato”.

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