ECM e copertura assicurativa, si parte dal 2026

(da Odontoiatria33)  Quello che prevede la mancata copertura assicurativa in caso di contenzioso per i medici e gli odontoiatri che non hanno ottenuto almeno il 70% dei crediti ECM previsti nel triennio formativo è un obbligo che parte da lontano, dal Decreto attuativo Gelli/Bianco. Testo che aveva ottenuto il parere favorevole, richiesto dal Ministero della Salute, da parte della Commissione Nazionale ECM.    Con il Decreto legge per l’attuazione del PNRR è stato riproposto lo stesso vincolo indicando, però, il limite temporale da quando la norma si deve applicare: dal triennio formativo 2023-2025. 

Questo il testo contenuto nel Decreto “Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina". 

Quindi da quando si rischia di non vedersi riconosciuta la copertura assicurativa se non si ha raccolto almeno il 70% dei crediti ECM? 

Da una interpretazione letterale del provvedimento, salvo ulteriori modifiche legislative, la data in cui il provvedimento diventerà operativo sarà gennaio 2026, visto l’obbligo di conseguire il 70% dei crediti previsti nel triennio 2023-2025 ed il professionista può raccogliere i crediti necessari fino al 31 dicembre 2025”, dice ad Odontoiatria33  Alessandro Nisio, componente della Commissione Nazionale ECM e Segretario Nazionale Albo Odontoiatri, e aggiunge che “il limite del 70% è riferito al proprio fabbisogno del triennio, al netto delle esenzioni, dossier formativi, bonus per il triennio precedente, ecc…”. 

Presidente Nisio che sul tema assicurazioni aggiunge un dubbio che, dice, dovrà essere chiarito. “Tra le questioni che la norma non chiarisce, c’è quella della responsabilità pregressa visto che le polizze di RC professionale operano in claims made, cioè al momento della richiesta di risarcimento danni si è coperti dall’assicurazione che si ha attiva; in secondo luogo le prescrizioni per le azioni civili di responsabilità professionale si prescrivono in 5 anni (extra-contrattuale) o in 10 anni (per la responsabilità contrattuale)”. “Quando il professionista riceve una richiesta di risarcimento danni –si chiede Nisio- la valutazione della presenza dei crediti ECM previsti dovrà fare riferimento al momento della apertura del sinistro nella polizza assicurativa (dal 2026 in poi) o al momento in cui si è commesso il fatto da cui origina il danno (magari molti anni prima)?” 

Qualche anno fa un odontoiatra perse una causa di contenzioso anche perché non aveva raccolto il numero di crediti necessari, ma al tempo non era ancora stata emanata la norma che indicava il numero minimo di crediti da raccogliere e da quando entrava in vigore

Il “j’accuse” dei neonatologi: “L’Italia non è un paese per bambini, serve cambio di rotta”

I neonati non sono ancora al centro degli obiettivi del nostro Paese e continueranno a non esserlo se non si cambia rotta rapidamente, con politiche strutturali di sostegno alla famiglia e soprattutto ai giovani. L’assegno unico universale ha rappresentato un grande passo avanti, ma da solo non basta. La denatalità non può essere considerato un problema tra gli altri. Non è una questione meramente demografica ma sociale, economica e culturale.   Leggi L'articolo completo al LINK

https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=108579&fr=n

Odontoiatria “Troppi 1.400 laureati l’anno. Non corrispondono alle richieste del mercato del lavoro”

(da DottNet - riproduzione parziale)   "Ogni anno contiamo mediamente 1.400 laureati in Odontoiatria, è un numero altissimo che non corrisponde alle reali richieste del mondo del lavoro. Il problema è che molte regioni sovrastimano il loro fabbisogno formativo, ossia di quanti odontoiatri hanno effettivamente bisogno, e il risultato è che molti laureati finiscono per essere sottoccupati. E' necessario prestare attenzione a questa situazione e rivedere il fabbisogno formativo così da consentire ai nuovi laureati di essere assorbiti dal mondo del lavoro". A dirlo è Brunello Pollifrone, presidente della Commissione Albo Odontoiatri di Roma, sottolineando come dal controllo generale della programmazione annuale sfugga poi tutta quella quota di studenti che si laurea all'estero "andando ad aumentare ancora di più il numero di nuovi odontoiatri che, così, non riesce a trovare occupazione". 

Quello del fabbisogno formativo è stato uno dei temi al centro della tre giorni dedicata al futuro dell'Odontoiatria italiana svoltasi lo scorso weekend a Roma alla presenza dei presidenti delle Commissioni Albo Odontoiatri degli Ordini. Sempre sul fronte formazione e mercato del lavoro il summit degli odontoiatri ha tenuto a ribadire il valore della laurea in Odontoiatria "che è di per sé una laurea specialistica", ha ricordato Pollifrone. "Ancora oggi, invece- ha detto il presidente della Cao Roma- ci troviamo a raccogliere le lamentele di molti colleghi che non riescono a partecipare ai concorsi pubblici perché viene richiesta loro la specializzazione, una specializzazione che di fatto però già hanno. E' un aspetto importante da ribadire con forza". 

OBBLIGO AGGIORNAMENTO ECM SU RADIOPROTEZIONE

In ottemperanza all’art. 162 (relativo alla Formazione) del decreto legislativo 31 luglio 2020, n° 101, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha adottato una delibera in materia di radioprotezione del paziente, recentemente pubblicata sul portale AgeNaS, (Vedi allegati in fondo pagina).

Si ricorda che per il triennio 2020-2022, l’obbligo di aggiornamento di tutti i professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi all’esposizione medica e, limitatamente alle tematiche connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, dei medici di base e dei pediatri di famiglia è così inteso:

• “i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti previsti nel triennio al netto di riduzioni e bonus, per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare”.

 
 
Corsi FAD di FNOMCeO, tra cui radioprotezione da 8 crediti ECM.