Telemedicina. In GU il decreto per l’avvio della sperimentazione sui ‘grandi anziani’

(da MSD Salute e Quotidiano Sanità)    È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 il decreto che individua le prestazioni di telemedicina per gli anziani affetti da patologie croniche e avvia la sperimentazione in tre aree geografiche del Paese. Il focus è chiaro: identificare le prestazioni sanitarie erogabili in telemedicina destinate in via prioritaria alle persone “grandi anziane” con almeno una patologia cronica, perseguendo l’obiettivo PNRR M6C1-9 di assistere almeno 300.000 cittadini entro la fine del 2025.

Titolo I – Le prestazioni di telemedicina erogabili

Articolo 1 (Ambito di applicazione)   Il decreto stabilisce che le prestazioni dovranno appartenere ai campi della teleassistenza e del telemonitoraggio, rivolte specificamente agli anziani cronici. I riferimenti normativi sono le linee guida del 2022, che definiscono requisiti funzionali e livelli minimi di servizio. Le prestazioni dovranno quindi garantire un supporto continuativo al domicilio, puntando sulla prevenzione del deterioramento cognitivo, sull’aderenza terapeutica e sulla riduzione dell’isolamento sociale. Le prestazioni di telemedicina saranno definite con un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale.

Titolo II – Sperimentazione dei servizi

Articolo 2 (Delimitazione del territorio nazionale in tre grandi aree geografiche)    Il territorio nazionale viene suddiviso in tre macroaree (Nord, Centro, Sud) per garantire una copertura omogenea. Ogni area dovrà attivare almeno un progetto sperimentale, con coinvolgimento diretto delle Regioni.
Articolo 3 (Processo per l’individuazione delle prestazioni di telemedicina)    Agenas è l’ente attuatore incaricato di selezionare progetti sperimentali della durata massima di 18 mesi, rivolti ad almeno 50.000 fino a un massimo di 60.000 persone grandi anziane. I progetti dovranno garantire continuità operativa, flessibilità e raccordo con le Aziende sanitarie locali e i medici di medicina generale. I proponenti autorizzati sono quelli previsti dal DLgs 29/2024, art. 9, comma 4, con l’obbligo di presentare progetti con specifiche misure di coordinamento con le Asl.  Gli infermieri di famiglia o comunità potranno presentare i progetti unicamente per il tramite delle Aziende sanitarie di afferenza.
Articolo 4 (Costituzione e competenze della Commissione di valutazione)    Agenas costituirà una Commissione preposta alla valutazione dei progetti presentati, composta da cinque membri con diritto di voto. I componenti della commissione saranno nominati da Agenas, che nomina anche il presidente, dal Ministro della Salute, dal Ministro della Disabilità e dal Ministro dell’economia e delle finanze. La Commissione svolgerà la sua attività a titolo gratuito.

Articolo 5 (Monitoraggio dei servizi)   Agenas avrà anche il compito di monitorare qualità ed efficacia delle prestazioni erogate, riferendo con cadenza semestrale al CIPA.
Articolo 6 (Assegnazione delle risorse finanziarie)    Il decreto destina 150 milioni di euro all’investimento M6C2I1.2.3. Il finanziamento sarà calcolato su base di un costo unitario standard stabilito da Agenas. Parte dei fondi è destinata anche alle Asl coinvolte e alle attività di coordinamento.
Titolo III – Disposizioni finali
Articoli 7e 8 (Nessun onere aggiuntivo per la finanza pubblica)
L’attuazione del decreto non comporterà oneri aggiuntivi, sfruttando le risorse esistenti. Il provvedimento sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore 15 giorni dopo.

 

 

ECM 2026: cosa cambia dal 1° gennaio per la formazione sanitaria

(da DottNet)  A partire dal 1° gennaio 2026 entra in vigore una revisione sostanziale del sistema ECM. La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha infatti approvato la delibera che ridefinisce i criteri per la costruzione del dossier formativo, introducendo nel contempo nuove possibilità – e nuovi obblighi – per tutti i professionisti che operano nel settore sanitario. L’obiettivo è quello di spostare la formazione da un modello frammentario, svolto spesso più per obbligo di legge che per reale esigenza di aggiornamento, a un percorso pianificato con maggiore coerenza rispetto ai fabbisogni clinici e professionali. Un passaggio particolarmente rilevante in un contesto che sta vivendo una trasformazione profonda e che richiede un’evoluzione rapida ed efficace delle competenze.

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Visite fiscali INPS, coinvolti anche medici specializzandi in caso di carenza

(da DottNet)   Anche i medici specializzandi potranno effettuare le visite fiscali INPS in caso di carenza di medici fiscali. Lo prevede una riformulazione del governo a un emendamento presentato da Fratelli d’Italia e inserito nella legge di Bilancio, che amplia in modo mirato la platea dei professionisti coinvolgibili.  La norma stabilisce che i medici specializzandi e i laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, fermo restando il principio della formazione specialistica a tempo pieno, possano svolgere visite fiscali per conto dell’Inps esclusivamente al di fuori dell’orario dedicato alla formazione e nel rispetto degli obblighi previsti dal piano di studi.

Incarichi libero-professionali e limiti operativi     Le attività dovranno essere svolte mediante incarichi libero-professionali, nel rispetto delle normative e delle linee guida vigenti in materia di medicina fiscale, compresi i limiti delle risorse finanziarie a essa destinate. L’intervento è inoltre circoscritto ai soli casi di carenza di medici fiscali.  La misura si inserisce nel percorso di rafforzamento degli strumenti a disposizione dell’Inps per garantire la continuità delle visite di controllo, anche attraverso soluzioni organizzative e digitali

Contratto dirigenti sanitari, le nuove tutele: cosa cambia su ferie, mobilità e aggressioni

(da Doctor33)   Il rinnovo del CCNL 2022–2024 per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria introduce una serie di aggiornamenti normativi che riguardano organizzazione del lavoro, diritti individuali e tutele professionali, illustrati nelle schede esplicative diffuse da Anaao Assomed.  Sul periodo di prova viene chiarito che il dirigente può essere assegnato a uno o più servizi all’interno della stessa azienda sanitaria, purché rientranti nella disciplina del concorso. È escluso l’utilizzo in discipline considerate affini o equipollenti, delimitando così in modo più preciso l’ambito operativo della verifica professionale.

In tema di ricostituzione del rapporto di lavoro, il contratto prevede la possibilità per i dirigenti che abbiano cessato il servizio per dimissioni volontarie o per motivi di salute di richiedere il rientro in servizio entro cinque anni dalla cessazione del rapporto. La domanda può essere presentata anche a un’azienda diversa dall’ultima sede di servizio, con l’accoglimento rimesso alla valutazione discrezionale dell’azienda.

Per quanto riguarda le ferie, il nuovo impianto contrattuale consente la fruizione anche durante il periodo di preavviso, mentre nei casi di mobilità tra aziende viene confermato il trasferimento delle ferie residue, garantendo continuità nella gestione dei diritti maturati.  Rafforzati anche gli obblighi di informazione verso le organizzazioni sindacali: le aziende dovranno fornire comunicazione preventiva sui fabbisogni di personale e convocare successivi incontri di approfondimento sulle scelte organizzative.

Un capitolo specifico è dedicato alle tutele per i dirigenti vittime di aggressioni, con il rafforzamento dell’assistenza legale a carico dell’azienda nei procedimenti conseguenti agli episodi di violenza subiti nello svolgimento dell’attività professionale.  Infine, sulle prestazioni aggiuntive, le schede Anaao ricordano che resta ferma la regola dell’invarianza finanziaria complessiva: le Regioni possono operare compensazioni tra aziende nella gestione dei tetti di spesa e viene confermata la possibilità di integrazione tramite l’utilizzo di una quota fino al 5% delle risorse derivanti dall’intramoenia

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