Consiglio di Stato conferisce piena autonomia alle CAO provinciali
(da Odontoiatria33) A rappresentare (legalmente) la professione è il Presidente dell'Albo e non il Presidente dell'Ordine. Questo è quanto emerge dalla lettura della sentenza del Consiglio di Stato con la sentenza n. 7932/2019 intervenuta in merito alla questione della sospensione dell’autorizzazione sanitaria di una società odontoiatrica, abbiamo pubblicato un approfondimento ieri 26 novembre. La vicenda, ricordiamo, trae origine da un'azione giudiziaria avviata dalla CAO di La Spezia nei confronti del Comune che non voleva avviare la procedura di sospensione dell’autorizzazione sanitaria nei confronti della società odontoiatrica. Per motivare la decisione, che ha dato ragione alla CAO di La Spezia il Consiglio di Stato è anche entrato nel merito del funzionamento e delle prerogative spettanti alle Commissioni Medica ed Odontoiatrica nonché all'Ordine, con interessanti affermazioni. Commissione Albo Odontoiatrica autonoma rispetto all’Ordine L’azione della CAO La Spezia ha infatti posto i Giudici a doversi esprimere anche sull’autonomia decisionale della CAO in quanto, essendo stato tale ricorso presentato dal Presidente della Commissione Odontoiatri (e non dal Presidente dell'Ordine), previa deliberazione della stessa (e non del Consiglio Direttivo), il Consiglio di Stato ha dovuto analizzare (e respingere) tutte le eccezioni preliminari, sollevate dal Comune e dalla società, vertenti sul tema, entrando nel merito delle attribuzioni spettanti ai vari "organi", che costituiscono l'Ordine, e ne ha definito ruoli, compiti ed attribuzioni. Dalla sentenza emergerebbe che la CAO è un "organo autonomo" dell'Ordine professionale ed è il tutore degli interessi della categoria professionale di cui essa è l'esponente.
ISS, oltre 7 milioni di utenti unici e circa 10mln nel portale per combattere il Dr. Google
Informazioni chiare e comprensibili a tutti, anche a chi non ha alcuna conoscenza scientifica. È questo l’obiettivo di Iss Salute (https://www.issalute.it), il sito dell’Istituto superiore di sanità nato per combattere la disinformazione presente online al centro di un incontro oggi al Forum Risk Management a Firenze. Leggi l'articolo completo al LINK
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=79234&fr=n
Violenza domestica e abusi sugli animali: saper intercettare i segnali
(da M.D.Digital) Medici e veterinari insieme per interrogarsi sulla possibilità che esista una correlazione tra gli abusi subiti dagli animali e i maltrattamenti. Questo è stato il tema della serata organizzata dalla Fondazione Ars Medica per conto dell’OMCeO veneziano in collaborazione con l’Ordine dei Medici Veterinari. “Le violenze sugli animali - ha sottolineato Sandro Zucchetta presidente dell’Ordine dei Veterinari - sono l’espressione di qualcosa di distorto che c’è nella nostra società. A queste si contrappongono tante iniziative di segno opposto: nel comune sentire delle persone nascono un’infinità di associazioni animaliste o in difesa del benessere animale... Questa è la risposta civile al comportamento brutale di cui vediamo spesso le immagini. C’è una correlazione tra abusi su animali e umani? Sì. Quando gli animali vengono maltrattati, le persone sono a rischio, soprattutto quelle più deboli. E viceversa. Non si possono sottovalutare i segnali che indicano un possibile abuso”.
Hiv: “Non rilevabile-non trasmissibile”.
Nessun pericolo di contagio tra i partner se la persona sieropositiva è in terapia da almeno 6 mesi e con viremia non rilevabile. Il documento di consenso di infettivologi e pazienti Predisposto da Simit in collaborazione con le organizzazioni di lotta all’Hiv, un documento di consenso con le fattispecie di rischio/evidenza e che sarà alla base di messaggi e campagne mirate alla diffusione del concetto U=U undetectable=untrasmittable (Non rilevabile = Non trasmissibile). “Un principio che combatte discriminazione e pregiudizi e favorisce l’accesso al test per l’Hiv, negarlo o ignorarlo crea un danno sociale gravissimo a partire dalle troppe diagnosi tardive che ancora si registrano nel nostro Paese” Leggi l'articolo completo al LINK
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=78866&fr=n
Eutanasia, Fnomceo valuta dopo Consulta integrazioni codice deontologico
Consulta: ecco quando non è punibile l’aiuto al suicidio
Il consumo di zucchero aumenta il rischio di coliti
“Antibiotici, meno e meglio”
Da Slow Medicine e Altroconsumo un manifesto di “responsabilità” L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Fare di più non significa fare meglio - Choosing Wisely Italy” attraverso cui è stato messo a punto il Manifesto insieme a 16 società scientifiche di medici, infermieri, farmacisti e veterinari che hanno prodotto raccomandazioni sull’uso corretto di antibiotici. Leggi l'articolo completo al LINK
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=79010&fr=n
Manipolare farmaci orali, da Ministero raccomandazioni per dividere compresse
Risparmio fiscale con i fondi pensione ai figli
(da Odontoiatria33) Fine anno è sempre tempo di bilanci, anche in termini di tasse da versare nel prossimo. Per i professionisti che hanno avuto un anno particolarmente positivo sul fronte del fatturato, può essere utile pensare di ridurre il peso fiscale (magari rientrando nell’aliquota inferiore) aprendo, se non lo hanno accora fatto, un fondo pensione o incrementando i versamenti fino al raggiungimento della quota massima detraibile: 5.164,57 euro. Stesso vantaggio fiscale lo si ha aprendo un fondo pensione per i figli garantendogli, anche, un aiuto economico quando saranno adulti. Ricordiamo comunque che il limite di deducibilità resta sempre complessivamente lo stesso (5.164,57 euro) cumulando i versamenti anche per più persone o per più fondi.
I vantaggi fiscali Un fondo pensione per un proprio figlio permette di ottenere gli stessi vantaggi fiscali che si godono per il proprio fondo pensione. Quanto versato nel fondo pensione entro il 31 dicembre 2019 (fino ad un massimo di 5.164,57 euro) contribuirà ad abbassare il reddito già nella dichiarazione dei redditi del 2020. “Attivare un fondo pensione per i propri figli, qualsiasi età abbiano, consente di aumentare i vantaggi anche dal punto di vista del rendimento, potendo scegliere un Fondo più aggressivo, visto il lungo periodo di investimento che si prospetta”, spiega ad Odontoiatria33 Luigi Daleffe già presidente ed attuale consigliere di Fondo Sanità (https://www.fondosanita.it) , il fondo pensione per i professionisti medici ed odontoiatri che è stato recentemente premiato come Fondo pensione a maggior rendimento medio a 10 anni. “Altro vantaggio della pensione integrativa è la detassazione totale dei fondi versati per la parte non dedotta ai fini Irpef”, ricorda Daleffe. Una volta in pensione il capitale eventualmente non portato in detrazione, magari perché eccedente ai 5.164,57 euro previsti dalla legge, non verrà tassato al momento dell’erogazione della rendita vitalizia o del capitale.Tra i vantaggi anche la ridotta tassazione in uscita: “la rendita vitalizia -sottolinea sempre Daleffe- sarà tassata al massimo al 15%, fino a 15 anni di anzianità contributiva; dopo di ché la tassazione diminuirà dello 0,3% l’anno, fino ad una tassazione del 9% con un’anzianità nei fondi pensione di 35 anni". Oltre ai vantaggi fiscali e a quelli di poter cominciare a costruire un futuro pensionistico per i propri figli anche se non sono ancora in età lavorativa, vi è la possibilità, per i figli, di disporre in età adulta di parte della somma versata per eventuali esigenze, ad esempio per l’acquisto della prima casa, prima ancora di beneficiare di una pensione integrativa. Da quanto versato nel fondo pensione si potranno infatti richiedere anticipi fino al 75% per spese di acquisto o ristrutturazione di casa o per motivi di salute e del 30% per qualsiasi altra esigenza, come per motivi di studio, ma anche per avviare una propria attività imprenditoriale. “Aspetto importante da tenere in considerazione, continua Daleffe, è anche il fatto che il figlio iscritto a FondoSanità, anche se dovesse scegliere una strada professionale diversa dall’area sanitaria (infatti possono aderire anche altre professioni sanitarie come farmacisti, veterinari, infermieri), potrà continuare a rimanere iscritto al fondo”.
Un interessante evento sugli ECM presso la nostra sede
Sigarette elettroniche, confermati anche i danni cardiovascolari
(da M.D.Digital) Dopo le conferme che le sigarette elettroniche sono dannose per i polmoni tanto quanto il fumo di tabacco, ora si aggiungono i dati che confermano i danni che queste provocano all’apparato cardiovascolare. Sono questi i risultati di uno studio recentemente pubblicato su Cardiovascular Research. Le sigarette elettroniche contengono nicotina, particolato, metalli e aromi, non solo innocuo vapore acqueo. È noto, dagli studi sull'inquinamento atmosferico, che le particelle di piccole dimensioni (meno di 2.5 micron) entrano nella circolazione e sono in grado di produrre effetti diretti sul cuore: ora i dati relativi alle sigarette elettroniche puntano in questa direzione. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, la diffusione delle sigarette elettroniche è aumentato e, dai circa 7 milioni di utenti nel 2011, nel 2018 si è arrivati a contare 41 milioni di soggetti, con una proiezione di oltre 55 milioni entro il 2021. Gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Francia sono i maggiori mercati, che a livello globale è per un valore stimato di $ 19.3 miliardi, rispetto a circa $ 7 miliardi di cinque anni fa. Il dato relativo agli adolescenti indicava che negli Stati Uniti nel 2018 un adolescente su cinque era “vaper” nel 2018.
Aggiornamento del Documento “Tariffe Indicate 2019”
Facendo seguito alla risposta ad un interpello in data 2 settembre 2019, la Agenzia delle Entrate nazionale ha chiesto retroattivamente ad autoscuole e cittadini l’IVA sulle lezioni, esimendoli solo dalle sanzioni per aver agito in base a disposizioni (rivelatesi a posteriori erronee) impartite dall’Amministrazione stessa tra il 2004 e il 2005 (vedi documento ufficiale qui)
E' noto da tempo che la normativa europea in ogni suo dispositivo e sentenza ribadisce il principio generale che tutte le operazioni nella UE sono soggette ad IVA e che le situazioni di non applicazione devono essere eccezionali. In conseguenza, si deve desumere che non è più valido il concetto della "tutela della salute collettiva" che fino ad ora permetteva la non applicazione dell’IVA sulle certificazioni di tipo anamnestico, in precedenza ammesso dalla stessa Agenzia delle Entrate fino al Settembre u.s. Inoltre si deve considerare che la maggior parte di tali certificazioni sono quasi sempre finalizzate ad un lavoro o ad un guadagno attraverso la attività che esse permettono, e questo le fa assoggettare ad IVA ai sensi della normativa UE vigente. Si aggiunge che è comunque impossibile determinare a priori quale uso il paziente farà della acquisita patente o arma per cui viene autorizzati, nel dubbio l'IVA va sempre applicata Quindi da ora in poi CONSIGLIAMO LA APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA IVA SU TUTTE LE CERTIFICAZIONI ANAMNESTICHE, SIANO ESSE PER IL PRIMO RILASCIO PATENTI AUTO E MOTO, PER PORTO E DETENZIONE ARMI E PER ATTIVITA' DI BUTTAFUORI O GUARDIA GIURATA Come ulteriore conseguenza delle variazioni legislative e tributarie in oggetto, la tariffa applicata fino ad ora può essere aggiornata, perché il 22% del percepito dagli iscritti va ora versato all'erario. Pertanto Il Consiglio Direttivo dell'OMCeO di Forlì-Cesena, nella seduta del 19 Novembre 2019, ha deciso di modificare il documento pubblicato on line intitolato "Tariffe Indicate 2019", con la nuova suddivisione delle certificazioni tra "IVA" e "non IVA" e le nuove tariffe (vedi nuovo documento qui)
N.B. La applicazione di IVA sui certificati non riguarda I colleghi che operano in regimi fiscali di vantaggio (forfettari, etc.) che sono esclusi dal dover applicare l'IVA. Nel momento della compilazione della fattura i contribuenti forfettari dovranno indicare che sono assoggettati al regime agevolato.
TARIFFE INDICATE 2019-2 RISOLUZIONE+N+79_2019Cassazione, il medico dell’equpe deve controllare anche i colleghi
Depressione maggiore, alcuni antinfiammatori utili nel controllo sintomi.
Alimentazione errata: il 44% degli adolescenti ha problemi di carie
(da Odontoiatria33) In Italia, secondo dati diffusi da SIOI rilevati da una recente ricerca, il 3% dei bambini sotto i 2 anni è affetto da carie e questa percentuale sale al 15% nei bambini di 4-5 anni, fino ad arrivare a 12 anni a una prevalenza del 44%. La carie è attualmente una delle patologie croniche più diffuse al mondo: dieta ricca di zuccheri, scarso livello di igiene orale e predisposizione dell’ospite, i fattori “predisponenti”.
Cassazione, i medici reperibili vanno sempre pagati
(da DottNet) Una sentenza che rappresenta senz'altro un importante precedente. Il fatto è accaduto a Enna dove l'Asl locale è stata portata in tribunale da un gruppo di medici che avevano richiesto il pagamento per le ore di reperibilità eccedenti i turni contrattualmente previsti, anche se non sono stati chiamati in servizio o, più in generale, a intervenire in ospedale. La Cassazione ha dato ragione ai camici bianchi, dopo 10 anni di vicende giudiziarie. I giudici affermano - si legge sul sito 'Ennaora' - che la reperibilità va adeguatamente retribuita, pure se eccede il numero dei turni previsti dal contratto nazionale del lavoro. Dalla sentenza emerge che l’Asp, tra le varie ragioni a sostegno delle proprie tesi, si era difesa affermando che il limite mensile dei turni di reperibilità sarebbe “indicativo” e non “tassativo”, per cui ai medici non si sarebbe dovuto riconoscere alcun compenso aggiuntivo per i turni in eccedenza. Ma secondo la sezione Lavoro della Corte di Cassazione, presieduta da Amelia Torrice, dalle norme non si può desumere che per i turni di reperibilità eccedenti quelli previsti dal contratto, ancorché “passivi”, non spetti alcun compenso, “tanto più che essi comportano anche l’assunzione dell’obbligo di raggiungere al più presto il presidio sanitario per eventuali situazioni di emergenza e, quindi, limitano di fatto il godimento della giornata di riposo, pure se tale ultima evenienza non si verifica”. Nella vicenda in questione, va sottolineato - riporta 'Ennaora' -, i supremi giudici riconoscono che il ricorso alla reperibilità in eccedenza non è certo un abuso contrattuale, perché il limite mensile dei turni avrebbe un carattere “derogabile”, ma che comunque va corrisposto un compenso. Compenso che, in caso di reperibilità “passiva”, dunque nel caso di turni in cui la presenza del medico reperibile in ospedale non sia stato richiesto, viene disposto ovviamente in misura minore rispetto a un turno regolare.
Certificato medico senza visita
(da Fnomceo.it - Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO ) Cassazione Penale sentenza n. 45146/19 – Certificato medico senza visita - Responsabilità del medico – Falso ideologico – “Integra il delitto di falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefacente, la condotta del medico che rediga un certificato con false attestazioni, in quanto ciò che caratterizza l’atto pubblico fidefacente, anche in virtù del disposto di cui all’art. 2699 cod. civ. è – oltre all’attestazione di fatti appartenenti all’attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione – la circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova e cioè precostituito a garanzie della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell’esercizio di una speciale funzione certificatrice; ne deriva che la diagnosi riportata nel certificato ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione – caduta nella sfera conoscitiva delp.u. – che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica”. Leggi la sentenza completa al LINK
https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/2019/11/45146.pdf