Cassazione, il medico dell’equpe deve controllare anche i colleghi

(da DottNet)   Il medico e la responsabilità dell'equipe. Una questione che va tra diligenza e professionlità, tanto che, secondo la Cassazione (sentenza numero 26307/2019) Il medico che lavora in équipe chirurgica è gravato di un obbligo di diligenza che non si limita alle mansioni che gli sono specificamente affidate ma si estende anche al controllo sull'operato altrui, teso a individuare la commissione di eventuali errori evidenti e non settoriali.  Secondo la Suprema Corte, quindi, il medico dell'équipe, prima che l'operazione chirurgica inizi, è tenuto a consultare la cartella clinica, nella quale sono contenuti tutti i dati del paziente, al fine di verificare se, in ragione delle condizioni nelle quali si trova quest'ultimo, occorra prendere qualche particolare precauzione. Obbligo del medico di segnalare il dissenso   A prescindere da quale sia la sua posizione (subordinata o sovraordinata), ciascun componente dell'équipe, se dissente rispetto alle scelte chirurgiche effettuate o, addirittura, alla necessità di compiere l'operazione, deve quindi segnalarlo, motivando la propria posizione. Se non lo fa, non potrà esimersi dal rispondere, come concorrente, dell'eventuale non corretto adempimento della prestazione sanitaria. Il fine perseguito da tutti i medici che compongono un'équipe, del resto, è comune e unico e ognuno dei sanitari è quindi tenuto a osservare gli obblighi che derivano dalla convergenza di tutte le attività poste in essere dal gruppo, in cooperazione multidisciplinare.  Ciascun medico, di conseguenza, deve conoscere e valutare tutte le attività poste in essere dai suoi colleghi, anche se non rientrano nel proprio campo di specializzazione, controllandone la correttezza (per quanto nelle proprie possibilità) e in tal modo evitando che vengano posti in essere errori evidenti, che potrebbero essere rilevati ed emendati ricorrendo alle conoscenze scientifiche comuni che ciascun professionista medio deve necessariamente possedere.

Depressione maggiore, alcuni antinfiammatori utili nel controllo sintomi.

(da Doctor33)   Secondo una revisione delle prove pubblicata sul 'Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry', diversi tipi di agenti antinfiammatori, tra cui aspirina, paracetamolo, statine e antibiotici, possono intervenire sui sintomi della depressione maggiore in modo sicuro ed efficace, e gli effetti sono ancora più forti quando questi agenti vengono aggiunti al trattamento antidepressivo standard. Circa un terzo delle persone clinicamente depresse non rispondono bene alla loro terapia, e subiscono comunemente diversi effetti indesiderati del farmaco. «Molti dati emergenti suggeriscono che l'infiammazione contribuisca allo sviluppo della depressione maggiore, ma i risultati degli studi clinici con vari agenti antinfiammatori per trattare tale patologia si sono rivelati inconcludenti. Per questo abbiamo voluto rivedere le prove disponibili e valutare se gli agenti antinfiammatori funzionino meglio del placebo da soli o unitamente al trattamento standard» spiega Shuang Bai, della Huazhong University of Science and Technology di Wuhan, in Cina, primo nome dello studio. Gli antinfiammatori valutati nei 26 studi presi in esame sono stati farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS), acidi grassi omega 3, inibitori delle citochine, statine, steroidi, minocicline, modafinil e N-acetil cisteina. L'analisi dei dati aggregati ha suggerito che gli agenti anti-infiammatori funzionano meglio del placebo e migliorano gli effetti del trattamento antidepressivo standard. Infatti, questi medicinali sono risultati più efficaci del 52% nel ridurre la gravità dei sintomi, nel complesso, e più efficaci del 79% nell'eliminare i sintomi rispetto al placebo. Analisi più dettagliate hanno indicato che FANS, acidi grassi omega 3, statine e minocicline sono i farmaci più efficaci nel ridurre i principali sintomi depressivi rispetto al placebo, e che gli effetti sono stati ancora maggiori se l'antinfiammatorio veniva usto in aggiunta al trattamento antidepressivo standard. Gli agenti antinfiammatori, tuttavia, non sembravano migliorare la qualità della vita, anche se, secondo gli autori, questo fatto potrebbe essere dovuto al numero esiguo di studi esaminati. Non si sono evidenziati effetti indesiderati importanti a breve termine. «I risultati di questa revisione sistematica suggeriscono che gli agenti antinfiammatori svolgono un ruolo antidepressivo nei pazienti con disturbo depressivo maggiore e sono ragionevolmente sicuri» concludono gli autori. (J Neurol Neurosur Psych 2019. Doi: 10.1136/jnnp-2019-320912 http://dx.doi.org/10.1136/jnnp-2019-320912  )

Alimentazione errata: il 44% degli adolescenti ha problemi di carie

(da Odontoiatria33)   In Italia, secondo dati diffusi da SIOI rilevati da una recente ricerca, il 3% dei bambini sotto i 2 anni è affetto da carie e questa percentuale sale al 15% nei bambini di 4-5 anni, fino ad arrivare a 12 anni a una prevalenza del 44%. La carie è attualmente una delle patologie croniche più diffuse al mondo: dieta ricca di zuccheri, scarso livello di igiene orale e predisposizione dell’ospite, i fattori “predisponenti”.

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Cassazione, i medici reperibili vanno sempre pagati

(da DottNet)   Una sentenza che rappresenta senz'altro un importante precedente. Il fatto è accaduto a Enna dove l'Asl locale è stata portata in tribunale da un gruppo di medici che avevano richiesto il pagamento per le ore di reperibilità eccedenti i turni contrattualmente previsti, anche se non sono stati chiamati in servizio o, più in generale, a intervenire in ospedale. La Cassazione ha dato ragione ai camici bianchi, dopo 10 anni di vicende giudiziarie I giudici  affermano - si legge sul sito 'Ennaora' - che la reperibilità va adeguatamente retribuita, pure se eccede il numero dei turni previsti dal contratto nazionale del lavoro. Dalla sentenza emerge che l’Asp, tra le varie ragioni a sostegno delle proprie tesi, si era difesa affermando che il limite mensile dei turni di reperibilità sarebbe “indicativo” e non “tassativo”, per cui ai medici non si sarebbe dovuto riconoscere alcun compenso aggiuntivo per i turni in eccedenza. Ma secondo la sezione Lavoro della Corte di Cassazione, presieduta da Amelia Torrice, dalle norme non si può desumere che per i turni di reperibilità eccedenti quelli previsti dal contratto, ancorché “passivi”, non spetti alcun compenso, “tanto più che essi comportano anche l’assunzione dell’obbligo di raggiungere al più presto il presidio sanitario per eventuali situazioni di emergenza e, quindi, limitano di fatto il godimento della giornata di riposo, pure se tale ultima evenienza non si verifica”.    Nella vicenda in questione, va sottolineato - riporta 'Ennaora' -, i supremi giudici riconoscono che il ricorso alla reperibilità in eccedenza non è certo un abuso contrattuale, perché il limite mensile dei turni avrebbe un carattere “derogabile”, ma che comunque va corrisposto un compenso. Compenso che, in caso di reperibilità “passiva”, dunque nel caso di turni in cui la presenza del medico reperibile in ospedale non sia stato richiesto, viene disposto ovviamente in misura minore rispetto a un turno regolare.

Certificato medico senza visita

(da Fnomceo.it  - Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO )   Cassazione Penale sentenza n. 45146/19 – Certificato medico senza visita - Responsabilità del medico – Falso ideologico – “Integra il delitto di falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefacente, la condotta del medico che rediga un certificato con false attestazioni, in quanto ciò che caratterizza l’atto pubblico fidefacente, anche in virtù del disposto di cui all’art. 2699 cod. civ. è – oltre all’attestazione di fatti appartenenti all’attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione – la circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova e cioè precostituito a garanzie della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell’esercizio di una speciale funzione certificatrice; ne deriva che la diagnosi riportata nel certificato ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione – caduta nella sfera conoscitiva delp.u. – che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica”.  Leggi la sentenza completa al LINK

 https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/2019/11/45146.pdf

L’asma è un fattore che contribuisce alla fibrillazione atriale

(da Univadis)    Uno studio di coorte di popolazione prospettico condotto in Norvegia che includeva 54.500 soggetti indica che, dopo un follow-up medio di 15,5 anni, il rischio relativo (RR) di insorgenza di Fibrillazione Atriale è del 38% superiore nei soggetti con asma conclamata rispetto ai soggetti non asmatici. Lo studio ha evidenziato l’esistenza di un’associazione dose-risposta, con un aumento massimo dell’RR di fibrillazione atriale (74%) nei pazienti con asma non controllata o scarsamente controllata. Quindi, il rischio relativo di ammalarsi di fibrillazione atriale è, nel lungo periodo, maggiore nei pazienti asmatici rispetto ai pazienti non asmatici

(Associations of Asthma and Asthma Control With Atrial Fibrillation Risk Results From the Nord-Trøndelag Health Study (HUNT)  https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2687455)

L’OMCEO DI FORLI’-CESENA INCONTRA LA FONDAZIONE ENPAM SABATO 16 NOVEMBRE 2019 ore 9.00

Siamo giunti all’annuale incontro di aggiornamento sul sistema previdenziale sanitario organizzato da quest’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri in collaborazione con la Fondazione Enpam.

SABATO 16 NOVEMBRE p.v. dalle ore 9.00 alle ore 13.00

presso la Sala Conferenze dell’Ordine in V.le Italia 153 scala C a Forlì

Enpam

oggi e domani, crescere insieme

registrazione online

 L’evento è rivolto a tutti i Medici e gli Odontoiatri che svolgono attività professionale sotto forma di lavoro autonomo, convenzionato e dipendente e ha lo scopo di illustrare il sistema di previdenza e welfare dell’ENPAM, con un linguaggio semplice che consenta la migliore comprensione delle problematiche. Saranno illustrate le possibilità per incrementare facoltativamente la propria rendita pensionistica (riscatto di laurea, specializzazione, servizio militare, riscatto di allineamento, aliquota modulare, ricongiunzione) e nuove possibilità di rateizzazione quote per medici in difficoltà economica. Un approfondimento sarà dedicato alla previdenza complementare, funzionale all’esigenza di garantire un’integrazione a fronte della progressiva riduzione della copertura pensionistica da parte della previdenza obbligatoria.  Presentazione a cura del  Dott. Michele Gaudio, Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Forlì-Cesena, Relatori Dott. Giampiero Malagnino Vice Presidente Vicario Libera Professione Fondazione Enpam Dott. Claudio Capra Segretario Fondo Sanità   E' un Convegno importante per il futuro dei medici per il quale sono stati richiesti anche i crediti ECM.