Un interessante evento sugli ECM presso la nostra sede

Giovedì 5 Dicembre alle 20:30 presso la nostra Sala Convegni la Commissione Cao ha organizzato un interessante Corso di Aggiornamento su "ECM Come, Quando e Perchè?". Durante il corso il Dott. Stefano Almini, Rappresentante dell' Area Odontoiatri in Commissione ECM Regione Lombardia e  Componente del Comitato Scientifico del Provider Ecm “Fnomceo-Omceo in Rete”, istruirà i colleghi sulle modalità di acquisire facilmente crediti anche con il proprio tablet o smartphone durante la seduta di aggiornamento. Il corso sarà pertanto interattivo e di estremo interesse per la gestione personale dei nostri Dossier Formativi e le ultime novità sulla Formazione Continua. Invitiamo tutti gli iscritti (non solo i colleghi odontoiatri) a partecipare numerosi.  

Sigarette elettroniche, confermati anche i danni cardiovascolari

(da M.D.Digital)   Dopo le conferme che le sigarette elettroniche sono dannose per i polmoni tanto quanto il fumo di tabacco, ora si aggiungono i dati che confermano i danni che queste provocano all’apparato cardiovascolare. Sono questi i risultati di uno studio recentemente pubblicato su Cardiovascular Research. Le sigarette elettroniche contengono nicotina, particolato, metalli e aromi, non solo innocuo vapore acqueo. È noto, dagli studi sull'inquinamento atmosferico, che le particelle di piccole dimensioni (meno di 2.5 micron) entrano nella circolazione e sono in grado di produrre effetti diretti sul cuore: ora i dati relativi alle sigarette elettroniche puntano in questa direzione. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, la diffusione delle sigarette elettroniche è aumentato e, dai circa 7 milioni di utenti nel 2011, nel 2018 si è arrivati a contare 41 milioni di soggetti, con una proiezione di oltre 55 milioni entro il 2021. Gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Francia sono i maggiori mercati, che a livello globale è per un valore stimato di $ 19.3 miliardi, rispetto a circa $ 7 miliardi di cinque anni fa. Il dato relativo agli adolescenti indicava che negli Stati Uniti nel 2018 un adolescente su cinque era “vaper” nel 2018.

Leggi tutto

Aggiornamento del Documento “Tariffe Indicate 2019”

Facendo seguito alla risposta ad un interpello in data 2 settembre 2019, la Agenzia delle Entrate nazionale ha chiesto retroattivamente ad autoscuole e cittadini l’IVA sulle lezioni, esimendoli solo dalle sanzioni per aver agito in base a disposizioni (rivelatesi a posteriori erronee) impartite dall’Amministrazione stessa tra il 2004 e il 2005 (vedi documento ufficiale qui)

E' noto da tempo che la normativa europea in ogni suo dispositivo e sentenza ribadisce il principio generale che tutte le operazioni nella UE sono soggette ad IVA e che le situazioni di non applicazione devono essere eccezionali. In conseguenza, si deve desumere che non è più valido il concetto della "tutela della salute collettiva" che fino ad ora permetteva la non applicazione dell’IVA sulle certificazioni di tipo anamnestico, in precedenza ammesso dalla stessa Agenzia delle Entrate fino al Settembre u.s.  Inoltre si deve considerare che la maggior parte di tali certificazioni sono quasi sempre finalizzate ad un lavoro o ad un guadagno attraverso la attività che esse permettono, e questo le fa assoggettare ad IVA ai sensi della normativa UE vigente. Si aggiunge che è comunque impossibile determinare a priori quale uso il paziente farà della acquisita patente o arma per cui viene autorizzati, nel dubbio l'IVA va sempre applicata  Quindi da ora in poi CONSIGLIAMO LA APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA IVA SU TUTTE LE CERTIFICAZIONI ANAMNESTICHE,  SIANO ESSE PER IL PRIMO RILASCIO PATENTI AUTO E MOTO, PER PORTO E DETENZIONE ARMI E PER ATTIVITA' DI BUTTAFUORI O GUARDIA GIURATA  Come ulteriore conseguenza delle variazioni legislative e tributarie in oggetto, la tariffa applicata fino ad ora può essere aggiornata, perché il 22% del percepito dagli iscritti va ora versato all'erario. Pertanto Il Consiglio Direttivo dell'OMCeO di Forlì-Cesena, nella seduta del 19 Novembre 2019, ha deciso  di modificare il documento pubblicato on line intitolato "Tariffe Indicate 2019", con la nuova suddivisione delle certificazioni tra "IVA" e "non IVA"  e le nuove tariffe (vedi nuovo documento qui)

N.B. La applicazione di IVA sui certificati non riguarda I colleghi che operano in regimi fiscali di vantaggio (forfettari, etc.) che sono esclusi dal dover applicare l'IVA. Nel momento della compilazione della fattura i contribuenti forfettari dovranno indicare che sono assoggettati al regime agevolato.

  TARIFFE INDICATE 2019-2 RISOLUZIONE+N+79_2019

Cassazione, il medico dell’equpe deve controllare anche i colleghi

(da DottNet)   Il medico e la responsabilità dell'equipe. Una questione che va tra diligenza e professionlità, tanto che, secondo la Cassazione (sentenza numero 26307/2019) Il medico che lavora in équipe chirurgica è gravato di un obbligo di diligenza che non si limita alle mansioni che gli sono specificamente affidate ma si estende anche al controllo sull'operato altrui, teso a individuare la commissione di eventuali errori evidenti e non settoriali.  Secondo la Suprema Corte, quindi, il medico dell'équipe, prima che l'operazione chirurgica inizi, è tenuto a consultare la cartella clinica, nella quale sono contenuti tutti i dati del paziente, al fine di verificare se, in ragione delle condizioni nelle quali si trova quest'ultimo, occorra prendere qualche particolare precauzione. Obbligo del medico di segnalare il dissenso   A prescindere da quale sia la sua posizione (subordinata o sovraordinata), ciascun componente dell'équipe, se dissente rispetto alle scelte chirurgiche effettuate o, addirittura, alla necessità di compiere l'operazione, deve quindi segnalarlo, motivando la propria posizione. Se non lo fa, non potrà esimersi dal rispondere, come concorrente, dell'eventuale non corretto adempimento della prestazione sanitaria. Il fine perseguito da tutti i medici che compongono un'équipe, del resto, è comune e unico e ognuno dei sanitari è quindi tenuto a osservare gli obblighi che derivano dalla convergenza di tutte le attività poste in essere dal gruppo, in cooperazione multidisciplinare.  Ciascun medico, di conseguenza, deve conoscere e valutare tutte le attività poste in essere dai suoi colleghi, anche se non rientrano nel proprio campo di specializzazione, controllandone la correttezza (per quanto nelle proprie possibilità) e in tal modo evitando che vengano posti in essere errori evidenti, che potrebbero essere rilevati ed emendati ricorrendo alle conoscenze scientifiche comuni che ciascun professionista medio deve necessariamente possedere.

Depressione maggiore, alcuni antinfiammatori utili nel controllo sintomi.

(da Doctor33)   Secondo una revisione delle prove pubblicata sul 'Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry', diversi tipi di agenti antinfiammatori, tra cui aspirina, paracetamolo, statine e antibiotici, possono intervenire sui sintomi della depressione maggiore in modo sicuro ed efficace, e gli effetti sono ancora più forti quando questi agenti vengono aggiunti al trattamento antidepressivo standard. Circa un terzo delle persone clinicamente depresse non rispondono bene alla loro terapia, e subiscono comunemente diversi effetti indesiderati del farmaco. «Molti dati emergenti suggeriscono che l'infiammazione contribuisca allo sviluppo della depressione maggiore, ma i risultati degli studi clinici con vari agenti antinfiammatori per trattare tale patologia si sono rivelati inconcludenti. Per questo abbiamo voluto rivedere le prove disponibili e valutare se gli agenti antinfiammatori funzionino meglio del placebo da soli o unitamente al trattamento standard» spiega Shuang Bai, della Huazhong University of Science and Technology di Wuhan, in Cina, primo nome dello studio. Gli antinfiammatori valutati nei 26 studi presi in esame sono stati farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS), acidi grassi omega 3, inibitori delle citochine, statine, steroidi, minocicline, modafinil e N-acetil cisteina. L'analisi dei dati aggregati ha suggerito che gli agenti anti-infiammatori funzionano meglio del placebo e migliorano gli effetti del trattamento antidepressivo standard. Infatti, questi medicinali sono risultati più efficaci del 52% nel ridurre la gravità dei sintomi, nel complesso, e più efficaci del 79% nell'eliminare i sintomi rispetto al placebo. Analisi più dettagliate hanno indicato che FANS, acidi grassi omega 3, statine e minocicline sono i farmaci più efficaci nel ridurre i principali sintomi depressivi rispetto al placebo, e che gli effetti sono stati ancora maggiori se l'antinfiammatorio veniva usto in aggiunta al trattamento antidepressivo standard. Gli agenti antinfiammatori, tuttavia, non sembravano migliorare la qualità della vita, anche se, secondo gli autori, questo fatto potrebbe essere dovuto al numero esiguo di studi esaminati. Non si sono evidenziati effetti indesiderati importanti a breve termine. «I risultati di questa revisione sistematica suggeriscono che gli agenti antinfiammatori svolgono un ruolo antidepressivo nei pazienti con disturbo depressivo maggiore e sono ragionevolmente sicuri» concludono gli autori. (J Neurol Neurosur Psych 2019. Doi: 10.1136/jnnp-2019-320912 http://dx.doi.org/10.1136/jnnp-2019-320912  )

Alimentazione errata: il 44% degli adolescenti ha problemi di carie

(da Odontoiatria33)   In Italia, secondo dati diffusi da SIOI rilevati da una recente ricerca, il 3% dei bambini sotto i 2 anni è affetto da carie e questa percentuale sale al 15% nei bambini di 4-5 anni, fino ad arrivare a 12 anni a una prevalenza del 44%. La carie è attualmente una delle patologie croniche più diffuse al mondo: dieta ricca di zuccheri, scarso livello di igiene orale e predisposizione dell’ospite, i fattori “predisponenti”.

Leggi tutto

Cassazione, i medici reperibili vanno sempre pagati

(da DottNet)   Una sentenza che rappresenta senz'altro un importante precedente. Il fatto è accaduto a Enna dove l'Asl locale è stata portata in tribunale da un gruppo di medici che avevano richiesto il pagamento per le ore di reperibilità eccedenti i turni contrattualmente previsti, anche se non sono stati chiamati in servizio o, più in generale, a intervenire in ospedale. La Cassazione ha dato ragione ai camici bianchi, dopo 10 anni di vicende giudiziarie I giudici  affermano - si legge sul sito 'Ennaora' - che la reperibilità va adeguatamente retribuita, pure se eccede il numero dei turni previsti dal contratto nazionale del lavoro. Dalla sentenza emerge che l’Asp, tra le varie ragioni a sostegno delle proprie tesi, si era difesa affermando che il limite mensile dei turni di reperibilità sarebbe “indicativo” e non “tassativo”, per cui ai medici non si sarebbe dovuto riconoscere alcun compenso aggiuntivo per i turni in eccedenza. Ma secondo la sezione Lavoro della Corte di Cassazione, presieduta da Amelia Torrice, dalle norme non si può desumere che per i turni di reperibilità eccedenti quelli previsti dal contratto, ancorché “passivi”, non spetti alcun compenso, “tanto più che essi comportano anche l’assunzione dell’obbligo di raggiungere al più presto il presidio sanitario per eventuali situazioni di emergenza e, quindi, limitano di fatto il godimento della giornata di riposo, pure se tale ultima evenienza non si verifica”.    Nella vicenda in questione, va sottolineato - riporta 'Ennaora' -, i supremi giudici riconoscono che il ricorso alla reperibilità in eccedenza non è certo un abuso contrattuale, perché il limite mensile dei turni avrebbe un carattere “derogabile”, ma che comunque va corrisposto un compenso. Compenso che, in caso di reperibilità “passiva”, dunque nel caso di turni in cui la presenza del medico reperibile in ospedale non sia stato richiesto, viene disposto ovviamente in misura minore rispetto a un turno regolare.