Sigarette elettroniche, confermati anche i danni cardiovascolari
(da M.D.Digital) Dopo le conferme che le sigarette elettroniche sono dannose per i polmoni tanto quanto il fumo di tabacco, ora si aggiungono i dati che confermano i danni che queste provocano all’apparato cardiovascolare. Sono questi i risultati di uno studio recentemente pubblicato su Cardiovascular Research. Le sigarette elettroniche contengono nicotina, particolato, metalli e aromi, non solo innocuo vapore acqueo. È noto, dagli studi sull'inquinamento atmosferico, che le particelle di piccole dimensioni (meno di 2.5 micron) entrano nella circolazione e sono in grado di produrre effetti diretti sul cuore: ora i dati relativi alle sigarette elettroniche puntano in questa direzione. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, la diffusione delle sigarette elettroniche è aumentato e, dai circa 7 milioni di utenti nel 2011, nel 2018 si è arrivati a contare 41 milioni di soggetti, con una proiezione di oltre 55 milioni entro il 2021. Gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Francia sono i maggiori mercati, che a livello globale è per un valore stimato di $ 19.3 miliardi, rispetto a circa $ 7 miliardi di cinque anni fa. Il dato relativo agli adolescenti indicava che negli Stati Uniti nel 2018 un adolescente su cinque era “vaper” nel 2018.
Aggiornamento del Documento “Tariffe Indicate 2019”
Facendo seguito alla risposta ad un interpello in data 2 settembre 2019, la Agenzia delle Entrate nazionale ha chiesto retroattivamente ad autoscuole e cittadini l’IVA sulle lezioni, esimendoli solo dalle sanzioni per aver agito in base a disposizioni (rivelatesi a posteriori erronee) impartite dall’Amministrazione stessa tra il 2004 e il 2005 (vedi documento ufficiale qui)
E' noto da tempo che la normativa europea in ogni suo dispositivo e sentenza ribadisce il principio generale che tutte le operazioni nella UE sono soggette ad IVA e che le situazioni di non applicazione devono essere eccezionali. In conseguenza, si deve desumere che non è più valido il concetto della "tutela della salute collettiva" che fino ad ora permetteva la non applicazione dell’IVA sulle certificazioni di tipo anamnestico, in precedenza ammesso dalla stessa Agenzia delle Entrate fino al Settembre u.s. Inoltre si deve considerare che la maggior parte di tali certificazioni sono quasi sempre finalizzate ad un lavoro o ad un guadagno attraverso la attività che esse permettono, e questo le fa assoggettare ad IVA ai sensi della normativa UE vigente. Si aggiunge che è comunque impossibile determinare a priori quale uso il paziente farà della acquisita patente o arma per cui viene autorizzati, nel dubbio l'IVA va sempre applicata Quindi da ora in poi CONSIGLIAMO LA APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA IVA SU TUTTE LE CERTIFICAZIONI ANAMNESTICHE, SIANO ESSE PER IL PRIMO RILASCIO PATENTI AUTO E MOTO, PER PORTO E DETENZIONE ARMI E PER ATTIVITA' DI BUTTAFUORI O GUARDIA GIURATA Come ulteriore conseguenza delle variazioni legislative e tributarie in oggetto, la tariffa applicata fino ad ora può essere aggiornata, perché il 22% del percepito dagli iscritti va ora versato all'erario. Pertanto Il Consiglio Direttivo dell'OMCeO di Forlì-Cesena, nella seduta del 19 Novembre 2019, ha deciso di modificare il documento pubblicato on line intitolato "Tariffe Indicate 2019", con la nuova suddivisione delle certificazioni tra "IVA" e "non IVA" e le nuove tariffe (vedi nuovo documento qui)
N.B. La applicazione di IVA sui certificati non riguarda I colleghi che operano in regimi fiscali di vantaggio (forfettari, etc.) che sono esclusi dal dover applicare l'IVA. Nel momento della compilazione della fattura i contribuenti forfettari dovranno indicare che sono assoggettati al regime agevolato.
TARIFFE INDICATE 2019-2 RISOLUZIONE+N+79_2019Cassazione, il medico dell’equpe deve controllare anche i colleghi
Depressione maggiore, alcuni antinfiammatori utili nel controllo sintomi.
Alimentazione errata: il 44% degli adolescenti ha problemi di carie
(da Odontoiatria33) In Italia, secondo dati diffusi da SIOI rilevati da una recente ricerca, il 3% dei bambini sotto i 2 anni è affetto da carie e questa percentuale sale al 15% nei bambini di 4-5 anni, fino ad arrivare a 12 anni a una prevalenza del 44%. La carie è attualmente una delle patologie croniche più diffuse al mondo: dieta ricca di zuccheri, scarso livello di igiene orale e predisposizione dell’ospite, i fattori “predisponenti”.
Cassazione, i medici reperibili vanno sempre pagati
(da DottNet) Una sentenza che rappresenta senz'altro un importante precedente. Il fatto è accaduto a Enna dove l'Asl locale è stata portata in tribunale da un gruppo di medici che avevano richiesto il pagamento per le ore di reperibilità eccedenti i turni contrattualmente previsti, anche se non sono stati chiamati in servizio o, più in generale, a intervenire in ospedale. La Cassazione ha dato ragione ai camici bianchi, dopo 10 anni di vicende giudiziarie. I giudici affermano - si legge sul sito 'Ennaora' - che la reperibilità va adeguatamente retribuita, pure se eccede il numero dei turni previsti dal contratto nazionale del lavoro. Dalla sentenza emerge che l’Asp, tra le varie ragioni a sostegno delle proprie tesi, si era difesa affermando che il limite mensile dei turni di reperibilità sarebbe “indicativo” e non “tassativo”, per cui ai medici non si sarebbe dovuto riconoscere alcun compenso aggiuntivo per i turni in eccedenza. Ma secondo la sezione Lavoro della Corte di Cassazione, presieduta da Amelia Torrice, dalle norme non si può desumere che per i turni di reperibilità eccedenti quelli previsti dal contratto, ancorché “passivi”, non spetti alcun compenso, “tanto più che essi comportano anche l’assunzione dell’obbligo di raggiungere al più presto il presidio sanitario per eventuali situazioni di emergenza e, quindi, limitano di fatto il godimento della giornata di riposo, pure se tale ultima evenienza non si verifica”. Nella vicenda in questione, va sottolineato - riporta 'Ennaora' -, i supremi giudici riconoscono che il ricorso alla reperibilità in eccedenza non è certo un abuso contrattuale, perché il limite mensile dei turni avrebbe un carattere “derogabile”, ma che comunque va corrisposto un compenso. Compenso che, in caso di reperibilità “passiva”, dunque nel caso di turni in cui la presenza del medico reperibile in ospedale non sia stato richiesto, viene disposto ovviamente in misura minore rispetto a un turno regolare.