Vaccino, Aifa: ricavare più dosi possibile da ogni fiala

(da AdnKronos)  "Si sottolinea l'opportunità di cercare di ricavare il maggior numero possibile di dosi da ciascun flaconcino di vaccino" anti-Covid, "fatta salva la garanzia di iniettare a ciascun soggetto la dose corretta e la disponibilità di siringhe adeguate". E' quanto indica l'Agenzia italiana del farmaco, "secondo il parere espresso dalla Commissione tecnico scientifica (Cts) il 4 marzo 2021".  L'Aifa, che affronta il tema del numero di dosi da ricavare per flaconcino nello spazio dedicato alle domande e risposte sui vaccini anti-Covid, ribadisce anche un punto fermo: "Resta inteso - spiega l'ente regolatorio italiano - che eventuali residui provenienti da flaconcini diversi non potranno essere mescolati".

Tar Lazio contro Aifa: i medici hanno il diritto di prescrivere farmaci idonei

(da DottNet)   Lo scorso dicembre l'Aifa ha diffuso un documento destinato in particolare ai medici di famiglia, con le linee guida da osservare con un paziente nella fase inziale della malattia. Il testo"principi di gestione dei casicovid19 nel setting domiciliare"  precisava, tra l'altro, che nei primi giorni di malattia da Sars-covid, ci debba essere unicamente una "vigilante attesa" e somministrazione di fans e paracetamolo, e nella parte in cui pone indicazioni di non utilizzo ditutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generaleper ipazienti affetti da covid. Ma il Tar del Lazio, in seguito al ricorso di alcuni medici, ha emesso un'ordinanza(https://www.dottnet.it/file/99920/ordinanza-tar-mmg-aifa/) che di fatto smentisce le linee guida dell'Aifa, non nel contenuto, ma nella forma.    Per il Tribunale amministrativo, infatti, così si viola il diritto e dovere del medico di prescrivere i farmaci più idonei: “Considerato che, a una valutazione sommaria propria della fase cautelare, il ricorso appare fondato, in relazione alla circostanza che i ricorrenti fanno valere il proprio diritto/dovere, avente giuridica rilevanza sia in sede civile che penale, di prescrivere i farmaci che essi ritengono più opportuni secondo scienza e coscienza, e che non può essere compresso nell’ottica di una attesa, potenzialmente pregiudizievole sia per il paziente che, sebbene sotto profili diversi, per i medici stessi”.

Covid-19, Cricelli (Simg): no al criterio dell’età. Le nostre proposte per stabilire chi vaccinare prima

(da Doctor33)    Per individuare le categorie da vaccinare per prime contro il Covid-19 è erroneo usare il criterio dell'età e della fragilità ad essa presumibilmente legata. I decessi arrivano tra i pazienti vulnerabili a partire dai 60 anni, (qualcosa di meno tra i maschi), affetti da malattie croniche la cui gravità, pur in parte legata all'età, è intercettabile e misurabile dal medico di famiglia. A quest'ultimo, più che alle tabelle ministeriali, andrebbe quindi affidato il compito di individuare i soggetti vulnerabili da avviare per primi alla vaccinazione. Lo spiega Claudio Cricelli presidente della Società italiana di medicina generale-Simg in una lettera al ministro della Salute Roberto Speranza dove chiede tra l'altro di consentire ai medici di famiglia di "utilizzare e prescrivere tutte le risorse terapeutiche e tutti i farmaci - ad esempio per diabete e Bpco - sinora riservati alla prescrizione degli specialisti" in quanto a tutti i malati cronici andrebbe garantito il diritto di accesso "attraverso il loro Mmg a farmaci e terapie indispensabili per la buona cura delle cronicità e fortemente protettivi e decisivi contro Covid 19".
Utilizzando i dati relativi ad ospedalizzazioni e decessi per Covid relativi a un campione di 5 milioni di assistiti, la Simg in un Rapporto steso con ricercatori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore ha operato il procedimento inverso a quello del ministero della Salute, che aveva diviso in sei categorie sulla base delle statistiche anagrafiche i pazienti sui quali intervenire con i vaccini dopo gli over 80 anni. L'idea "governativa" di dare la precedenza alle persone estremamente vulnerabili per danno d'organo o patologia grave, poi ai 70-79enni, di qui ai malati cronici e infine ai 65-69enni e al resto della popolazione, fa in realtà riferimento alle liste anagrafiche e alla presunzione di una generica fragilità legata ad età, sesso e al più a patologie intercorrenti visualizzate nelle banche dati assistito delle (poche) regioni che le hanno. "In Simg abbiamo fatto il percorso contrario, siamo andati a vedere quali patologie pregresse avevano i nostri pazienti che una volta contratto il coronavirus hanno sviluppato malattia grave e sono stati ospedalizzati, costruendo un nesso causa-effetto non presuntivo, ma legato a reali situazioni di vulnerabilità che hanno portato ad un maggior rischio reale e ad una maggiore letalità Covid correlata", spiega Cricelli a Doctor 33. A Speranza sono stati inoltrati dati di Health Search, il database dei medici Simg, sugli impatti delle malattie croniche su mortalità ed ospedalizzazione, dalla cui pesatura origina un indice di morbidità molto sofisticato ma agevole da calcolare che tiene conto dell'osservazione diretta della popolazione degli studi dei medici di famiglia.
"Non serve una classica classificazione del rischio ma un'analisi su eventi reali. I fattori di rischio che abbiamo riscontrato sui nostri pazienti Covid-19 - diabete, obesità, e poi altre patologie croniche - non sono esattamente le stesse malattie citate dalle raccomandazioni ad interim del Ministero né sono sovrapponibili alle sei categorie ministeriali. Non alla prima, che riguarda malati con danno d'organo molto grave e compromissione del sistema immunitario, situazioni circoscritte (e talora fuori del raggio della medicina generale ndr), né alle altre categorie, scalate per età". Seguendo il ragionamento di Cricelli, le categorie di vulnerabilità Simg non sono del tutto sovrapponibili nemmeno alla quarta categoria che inquadra 11 milioni di 16-69enni con generiche cronicità acclarate da esenzioni, con presunto rischio aumentato se infettati da Covid-19. "La nostra sorveglianza deve orientarsi a tutta la popolazione generale", sintetizza Cricelli. "Solo noi possiamo sapere se un sessantenne con quattro patologie recenti e un'esenzione in fieri sia più vulnerabile di un assistito ugualmente cronico con qualche anno in più e debba avere la precedenza nel vaccino". Cricelli nella lettera chiede dunque al Ministro di fornire indicazioni per inserire tra le priorità nel piano vaccinale i pazienti che al rischio costituito da età, sesso, mono o plurimorbilità correli quello di "vulnerabilità e letalità per Covid 19 riscontrato a partire dai dati su ospedalizzazioni e decessi, facilmente calcolabile dai Software di cartella clinica di oltre 29 mila medici italiani".
Quella di Simg non è la sola richiesta di modificare le priorità sancite dal Ministero giunta in questi giorni dal mondo medico. Un gruppo di studio dell'Università di Milano Bicocca guidato dal professor Gianni Corrao ordinario di Statistica medica ha calcolato l'indice di fragilità che correla a un maggior rischio di letalità da Covid incrociando le categorie a rischio per una o più patologie croniche censite dalle banche dati assistito di Lombardia, Sicilia, Valle d'Aosta, Puglia e Marche, un totale di 16 milioni di abitanti, censendo anche i tamponi, i ricoveri e i decessi per Covid, quindi con un percorso in parte simile a quello Simg. Ha così identificato 23 condizioni patologiche a maggior rischio, tra le quali se ne evidenziano alcune non esplicitate nelle tabelle ministeriali ma ugualmente letali quali epilessia e Parkinson, attuale terapia con oppioidi, fragili in trattamento per disturbi mentali, malattie che richiedono trattamenti prolungati con corticosteroidi, artrite reumatoide, lupus, anemia, gotta. Infine, il presidente della Società italiana di cardiologia, professor Ciro Indolfi, chiede di mettere in prima fila i malati cardiologici, oncologici ed ematologici, sia perché talora grandi dimenticati a causa dell'emergenza Covid, sia perché una ricerca della Società europea di cardiologia conferma come i pazienti con insufficienza cardiaca, avendo rischio doppio, risulterebbero prioritari rispetto agli altri pazienti cardiologici.

Cassazione: è sempre obbligatorio versare alla propria Cassa

(da enpam.it)    La sezione Lavoro della Suprema corte ha rimarcato la legittimità delle norme che regolano il pagamento dei contributi minimi agli Enti di previdenza dei professionisti.   Con sentenza 4568/2021 dello scorso 19 febbraio, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un geometra contro la sentenza della Corte di appello di Firenze, che validava una cartella con la quale la Cassa professionale aveva preteso i contributi relativi a un periodo di quattro anni (dal 2008 al 2012), durante i quali il contribuente aveva svolto attività professionale, senza però essere iscritto all’ente di previdenza.   Superando un precedente orientamento (espresso con la sentenza 5375/2019), i giudici di legittimità hanno stabilito che l’iscrizione all’albo professionale è condizione sufficiente al fine dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa. Inoltre, l’ipotetica natura occasionale dell’esercizio della professione è irrilevante ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima.  Ne deriva, secondo la Corte, che per i soggetti tenuti all’iscrizione alla Cassa non è rilevante la mancata produzione effettiva di reddito professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo.  La sentenza ha quindi sottolineato la potestà regolamentare delle Cassa privatizzate nel tracciare i criteri per l’obbligatorietà dell’iscrizione e dunque per il versamento del contributo minimo, che può essere disposto anche in assenza di reddito, a seguito della mera iscrizione all’albo professionale.  Anche l’aver lavorato per i parenti non esime l’iscritto dai versamenti.  In merito, infatti, la Corte ha ribadito come il principio fondamentale che determina l’obbligo di contribuzione sia quello della oggettiva riconducibilità delle attività svolte alla professione, a prescindere dall’assenza di reddito e dall’ambito familiare in cui l’attività si è svolta.

Covid-19 e Ecm, dal recupero crediti alla formazione sul campo. Ecco cosa cambia

Covid-19 e Ecm, dal recupero crediti alla formazione sul campo. Ecco cosa cambia

(da Doctor33)    Dal recupero dei crediti alla formazione sul campo, dai requisiti per chi svolge attività saltuaria ed è in pensione ai provider. Sono diversi gli ambiti su cui la Commissione nazionale Ecm, nella seduta del 4 febbraio è intervenuta, dando organicità alle regole e fornendo indicazioni interpretative, con una serie di delibere che sono state rese pubbliche.  Un primo punto su cui si registrano interventi riguarda il tema del recupero dei crediti, cioè la possibilità di ottemperare al debito formativo relativo a trienni passati, utilizzando crediti maturati successivamente.    In particolare, nella Delibera relativa alla emergenza Covid si legge che "il termine del 31 dicembre 2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016 è prorogato a fine 2021". Con la successiva delibera, viene poi specificato che "sul recupero del debito formativo pregresso, non è possibile applicare le riduzioni (par. 1.1, 1 e 2 del Manuale) al professionista che abbia provveduto allo spostamento dei crediti acquisiti mediante eventi che durino fino alla fine di quest'anno". In merito poi allo spostamento dei crediti "successivamente alla certificazione da parte di Cogeaps, i crediti imputati al recupero dell'obbligo potranno essere solo quelli acquisiti in eccedenza rispetto al quantum necessario per l'assolvimento".
Un altro punto di interesse è relativo alla formazione sul campo, su cui è stato espresso un orientamento interpretativo. Come si legge nella nota, La "Formazione sul Campo va svolta in contesti lavorativi qualificati. Si tratta in sostanza di tutte quelle attività di formazione che hanno luogo all'interno del contesto lavorativo del discente, al quale sono strettamente connesse, e che sono finalizzate a migliorare le competenze professionali nello specifico ambito di pertinenza. Considerato, quindi, che la formazione sul campo esplica la propria efficacia negli ambiti lavorativi ove quotidianamente il personale sanitario si trova ad operare", è evidente che non ricade nell'ambito di applicazione della normativa sulle misure di contenimento del Covid-19". Inoltre, come specificato da alcune circolari del Ministero della salute (23 giugno 2020 e del 7 gennaio 2021) che contengono le "indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da Sars-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione In sicurezza dei soccorritori, viene specificato che la formazione continua del personale sanitario dei sistemi di emergenza territoriale non può essere sospesa o rimandata. Resta ferma la responsabilità del provider nell'organizzazione e nell'erogazione dell'evento di formazione sul campo che avvenga nel rispetto delle prescrizioni".
Tra le altre novità, è stata ufficializzata l'approvazione del "Manuale delle verifiche dei provider", che disciplina le attività di vigilanza e verifica compiute dagli enti accreditanti e dai loro organismi ausiliari circa il rispetto della normativa Ecm da parte dei provider. Inoltre, sono state definiti meglio i criteri relativi alla riduzione dell'obbligo individuale in caso di collaborazione saltuaria per il personale sanitario in pensione.