Sistema tessera sanitaria, ecco le scadenze per l’invio dei dati. Luglio mese cruciale

(da Doctor33)    Non più annuali ma mensili, anzi semestrali. Quest’anno è cambiata la cadenza degli invii periodici dei dati dei pazienti al Sistema Tessera sanitaria cui sono tenuti medici e odontoiatri che fatturano prestazioni libero professionali. Il prossimo termine da tenere presente è il 31 luglio 2021 e riguarda l’invio dei dati del primo semestre di quest’anno. Fino a tutto il 2020 la spedizione delle fatture è avvenuta con cadenza annuale entro il primo mese, o poco oltre, dell’anno successivo a quello di riferimento. Ancora quest’anno, la scadenza dell’8 febbraio ha riguardato tutte le fatture emesse nel 2020.
Il decreto del Ministero dell’Economia del 29 gennaio 2021 però ha innovato l’adempimento e ha previsto la nuova calendarizzazione dei termini. La cadenza mensile degli invii delle fatture al sistema Ts, in origine prevista per il 2021 dal decreto del Ministero dell’Economia del 22 novembre 2019, partirà dal 2022. In sintesi, per questo 2021 le date da ricordare sono due: per le fatture del primo semestre il 31 luglio e per quelle del secondo semestre il 31 gennaio 2022. Dal 2022 si entra nel nuovo regime di spedizione mensile. Per inciso, per stabilire la scadenza dell’invio si deve considerare non la data della fattura, ma la data di pagamento dell’importo del documento fiscale. Intanto lo scorso 1° giugno è stato aggiunto un nuovo onere, il medico deve segnalare se la prestazione è stata pagata in contanti – nel qual caso non può essere potata in detrazione dal cittadino nel modello 730 o Unico – o se è stata onorata in modalità tracciabile con assegno, carta di credito, bancomat, bonifico. Si dovrà pertanto spuntare nella casella “pagamento tracciato” la dicitura “SI” o “NO”. Ove il pagamento non sia effettuato con strumenti tracciabili, il contribuente non potrà detrarre il 19% della spesa sostenuta. Peraltro, anche se il paziente rinunciasse alla detraibilità della fattura pur di pagare in contanti, l’importo sborsato non potrà superare per quella prestazione il limite di 1.999 euro per una norma inserita nella legge di Bilancio 2020.
Un ulteriore Decreto Mef, del 19 ottobre 2020, per le prestazioni sanitarie effettuate dal 1° gennaio 2021, ai fini della trasmissione al Sistema Ts introduce tre nuovi campi: “tipo documento” – fattura o documento commerciale; “aliquota iva” o “natura iva” della prestazione con valori da N1 a N7 con relativi sottocodici, ove previsti; indicazione dell’esercizio dell’opposizione da parte del Paziente alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione precompilata: in questo caso, i dati andranno comunque inviati usando il Sistema Ts senza però indicare il codice fiscale bensì annotando l’esercizio dell’opposizione sulla fattura con la dicitura: “Fattura trasmessa al Sistema Ts senza indicazione del CF per opposizione ai sensi dell’art. 3 DM 31/07/2015 e art. 2, c. 2, lettera c) DM 19/10/2020”.
È infine obbligatorio inserire la dicitura dell’esenzione Iva alla quale deve abbinarsi il riscontro sulla fattura dell’apposizione della marca da bollo virtuale di 2 euro. L’aumento della complessità dell’adempimento – previsto inizialmente dalla Finanziaria 2017 – si accompagna con una crescente familiarizzazione da parte di medici e dentisti con i sistemi in cloud di spedizione della fattura elettronica: un onere diverso, e dal quale entrambe le categorie sono peraltro esentate ancora in questo 2021 visto che non sarebbe tuttora risolto il problema di tutelare la privacy dei dati trasmessi sul Sistema di Interscambio che accoglie tali fatture. Per il 2022 invece il capitolo e-fattura è tutto da scrivere.

Troppo tempo davanti allo schermo aumenta il disagio mentale

(da M.D.Digital)  Secondo una recente ricerca l’aumento del tempo trascorso davanti allo schermo, soprattutto quello trascorso con programmi per intrattenimento, durante la pandemia è risultato correlato a un aumento del disagio mentale. I risultati della ricerca verranno presentati al World Microbe Forum, che si terrà online dal 20 al 24 giugno.  Questo studio, commenta una delle autrici dello studio, evidenzia che la pandemia non ha semplicemente colpito le persone fisicamente, ma ha determinato forti impatti anche a livello emotivo e mentale. E che i dati sottolineano la necessità di un maggiore supporto per la salute mentale durante i periodi di calamità.   Quasi la metà dei partecipanti (studenti di età compresa tra 18 e 28 anni) ha mostrato una depressione da lieve a moderata, con oltre il 70% che andava da una depressione lieve a una grave. Il 70% dei partecipanti ha manifestato ansia da lieve a grave e poco più del 30% potrebbe potenzialmente soddisfare i criteri del DSM-IV-TR per il disturbo da stress post-traumatico (PTSD). L’uso del tempo trascorso davanti schermo non è risultato diverso tra i sessi.   Lo studio, che ha raccolto dati da più Paesi, è unico nell’aver valutato lo stato di salute mentale in funzione del tempo trascorso davanti allo schermo, ha affermato ancora l’autrice. Dal momento che la pandemia ha spostato il lavoro e l’istruzione online, era importante ottenere maggiori informazioni sull’impatto di tale transizione. E sono così emersi risultati inaspettati, che potenzialmente aprono la strada a ricerche future e vari fattori protettivi, che possono essere vitali per mantenere una persona sana durante tempi difficili come quelli che hanno caratterizzato la pandemia mondiale.

Covid-19, in aumento le segnalazioni di focolai Delta. La circolare del ministero: tracciare e vaccinare

(da Doctor33)  Aumentano le segnalazioni sul territorio nazionale di casi associati a varianti Kappa e Delta, in particolare di focolai dovuti alla variante Delta. E’ quanto si legge nella Circolare del ministero della Salute con l’aggiornamento della classificazione delle nuove varianti Sars-CoV-2 che raccomanda di rafforzare il tracciamento. La variante Delta è del 40-60% più trasmissibile rispetto alla Alpha e può essere associata a un rischio più alto di ricoveri. Meno protetti solo la prima dose di un vaccino, con la seconda dose c’è una protezione contro la Delta quasi equivalente a quella osservata contro la Alpha. (ANSA).
La Circolare raccomanda di “continuare a monitorare con grande attenzione la circolazione delle varianti del virus SARS-CoV-2, applicare tempestivamente e scrupolosamente sia le misure di contenimento della trasmissione previste, che le misure di isolamento e quarantena in caso di VOC Delta sospetta o confermata”. Il documento spiega inoltre: “Vi sono evidenze che quanti hanno ricevuto solo la prima dose di una vaccinazione che prevede la somministrazione di due dosi per il completamento del ciclo vaccinale, sono meno protetti contro l’infezione con la variante Delta rispetto all’infezione da altre varianti, indipendentemente dal tipo di vaccino somministrato. Il completamento del ciclo vaccinale fornisce invece una protezione contro la variante Delta quasi equivalente a quella osservata contro la variante Alpha”.

Ecco come le varianti del virus si fanno gioco della risposta immunitaria

(da M.D.Digital)   Il virus utilizza la proteina spike per riconoscere ed entrare nella cellula ospite e le varianti di SARS-CoV-2 individuate presentano mutazioni, in un sito chiave sulla proteina spike chiamata sito di legame del recettore (RBS). Alcune di queste mutazioni rendono meno efficace l’attività degli anticorpi prodotti in risposta al contatto con i ceppi virali precedenti e ciò consente alle varianti di sfuggire, almeno parzialmente, alla risposta immunitaria che si è sviluppata in risposta a vaccinazione o a precedente infezione. Desta preoccupazione il fatto che nuove varianti potrebbero rendere i vaccini esistenti meno efficaci ad eliminare la pandemia.

Un team di ricercatori dello Scripps Research Institute (La Jolla, California) ha esaminato come e perché determinate mutazioni proteggono il virus. Il National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) del NIH ha sostenuto la ricerca, che è stata pubblicata su Science.  Le proteine quelle dello spike virale sono costituite da lunghe catene di amminoacidi che si piegano in una forma specifica. Una mutazione nel genoma virale con sostituzione di un amminoacido con un altro può, a sua volta, alterare la struttura e la funzione della proteina. Le varianti identificate per la prima volta in Sud Africa e Brasile condividono mutazioni in tre sedi della RBS: 417, 484 e 501.  Il team di ricerca ha testato quanto efficacemente gli anticorpi dei pazienti Covid-19 siano in grado di legarsi ai virus con queste mutazioni. Scoprendo che le mutazioni nelle posizioni 417 e 484 hanno impedito il legame degli anticorpi. La mutazione della posizione 417 ha anche indebolito il legame del virus con le cellule ospiti. Ma la mutazione in posizione 501 ha compensato questo effetto migliorando il legame delle cellule ospiti.

I ricercatori hanno studiato il motivo per cui queste mutazioni impediscono il legame e la neutralizzazione da parte degli anticorpi. Hanno analizzato le strutture molecolari di oltre 50 anticorpi umani legati alla proteina spike SARS-CoV-2. Gli anticorpi delle due classi principali interagiscono quasi sempre con l’amminoacido in posizione 417 o 484 quando si legano all’RBS. La modifica di entrambi gli amminoacidi interromperebbe queste interazioni e interferirebbe con il legame dell’anticorpo.  Questi dati forniscono una spiegazione strutturale del motivo per cui gli anticorpi prodotti in seguito all’inoculazione di vaccini Covid-19 o all’infezione naturale dal ceppo pandemico originale sono spesso inefficaci contro queste varianti.

I ricercatori hanno anche testato gli anticorpi che si legano a parti della proteina spike al di fuori dell’RBS. Questi anticorpi potrebbero ancora legare e neutralizzare efficacemente il virus anche in presenza delle mutazioni di interesse. In particolare, questi anticorpi sono efficaci contro molti coronavirus correlati. Pertanto, i vaccini e gli anticorpi mirati a siti al di fuori dell’RBS potrebbero proteggere da una serie di varianti del virus. Una protezione così ampia sarà particolarmente importante se SARS-CoV-2 non verrà completamente eliminato.  Nella progettazione di vaccini e terapie anticorpali di nuova generazione, sottolineano gli autori, dovremmo considerare di aumentare l’attenzione su altri siti vulnerabili del virus che tendono a non essere influenzati dalle mutazioni riscontrate nelle varianti di preoccupazione.

(Yuan M, et al. Structural and functional ramifications of antigenic drift in recent SARS-CoV-2 variants. Science 2021. DOI: 10.1126/science.abh1139 )

Vaccino: ricerca rivela efficacia contro sintomi Long Covid

(da AGI) I sintomi della sindrome Long Covid, che possono durare diversi mesi, possono essere alleviati dai vaccini anti Covid. E’ quanto emerso da una ricerca condotta dal gruppo LongCovidSOS, che segue e assiste i pazienti con sindrome post Covid in Gran Bretagna. La ricerca, non ancora sottoposta a revisione paritaria, ha coinvolto 812 persone con Long Covid provenienti da tutto il mondo. Gli intervistati, principalmente donne, sono stati contattati attraverso i social media.  I risultati mostrano che il 56,7 per cento degli intervistati ha sperimentato un miglioramento complessivo dei propri sintomi dopo aver ricevuto una prima dose di vaccino anti Covid. Circa un quarto ha affermato che i sintomi sono rimasti invariati, mentre il 18,7 per cento ha riferito che i sintomi sono peggiorati dopo la prima dose di vaccino.  I risultati variano anche in base al tipo di vaccino ricevuto. Coloro a cui è stato somministrato il vaccino a base di RNA messaggero, come Moderna e Pfizer, hanno riferito maggiori benefici rispetto a coloro che hanno fatto il vaccino prodotto da AstraZeneca.

Medici no vax e sospensioni, dubbi interpretativi sulla legge. Ecco come funziona il decreto e cosa si rischia

(da Doctor33)   Da quando decorre lasospensione del medico che non si vaccina? È atto dell’Asl od ordinistico? Il medico allontanato dalla corsia può o no continuare ad esercitare in privato? La sospensione finisce al momento in cui il professionista si vaccina o al primo inoculo? Perché è valida anche nel privato se l’atto d’accertamento è emesso dall’Asl? A valle delle risposte del ministero della Salute alla Federazione degli Ordini, mentre le Asl sospendono i primi sanitari non vaccinati, è bene rispondere a qualche domanda su come funziona il nuovo decreto legge 44 “Covid”.
Ai sensi di questa norma, gli ordini provinciali devono trasmettere alla Regione gli elenchi dei medici (ed odontoiatri) iscritti, e le regioni o le Asl devono incrociare i dati di questi professionisti e i relativi codici fiscali con i dati relativi alle vaccinazioni avvenute. Ove al codice del medico iscritto non corrisponda il codice di un vaccinato, l’Asl deve chiedere al medico a che punto è e finché il medico non ha adempiuto all’obbligo di immunizzarsi deve emettere un atto di accertamento dalla cui data decorre la sospensione del professionista. Una misura “diretta” se si tratta di dipendente o convenzionato, che avviene con avviso all’azienda datrice di lavoro (ospedale, clinica privata convenzionata) se il medico “renitente” dipende da quest’ultima. Insieme all’interessato e all’azienda, l’Asl avvisa l’Ordine affinché notifichi la sospensione dall’attività a contatto con i pazienti. Nel caso del privato puro, il libero professionista riceve notifica diretta e provvedimento di sospensione dall’ordine.
La legge impatta su un panorama normativo già complesso: il decreto legislativo 221 del 1950 all’articolo 43 prevede che gli ordini possano sospendere il medico – cioè non farlo lavorare del tutto – non solo a seguito di procedimenti disciplinari ma anche quando ci siano problemi con la giustizia, in genere per reati di una certa gravità che comportino ordinanza di custodia cautelare, detenzione, interdizione fino a 3 anni dai pubblici uffici, ricovero in manicomio giudiziario, o anche libertà vigilata. In quei casi, l’Ordine provinciale apre un procedimento disciplinare sull’iscritto, il Consiglio emette il provvedimento e il medico è sospeso e non può esercitare finché ha effetto la sentenza o il provvedimento penale. E in questo caso l’Ordine deve aprire un procedimento? Il Ministero risponde di no, l’atto è dell’Asl. «Basandosi in particolare sulla relazione parlamentare, il Ministero risponde che l’atto di accertamento non è tra le fattispecie contemplate nell’articolo 43, che sono tassativamente indicate», spiega Enrico De Pascale direttore generale Fnomceo. «In altre parole, la sospensione è comminata direttamente dall’Asl e l’Ordine, ricevuto l’atto di accertamento, deve giusto adottare una delibera di Commissione, una mera presa d’atto della sospensione del professionista, riportare l’annotazione nell’Albo ed emettere notifica all’iscritto interessato. Si tratta comunque di una sospensione obbligatoria e con risvolti sull’esercizio di tutta la professione. È disposta da un ente della Pubblica amministrazione, riguarda potenzialmente tutti i medici ed i sanitari, non si limita alle sole mansioni ricoperte dal medico in azienda ma si estende a tutta l’attività professionale che del resto espone il professionista a contatti con pazienti o utenti o persone a rischio di essere contagiati dal coronavirus a causa della mancata vaccinazione».
Dubbi sulla necessità di sospendere – secondo possibili interpretazioni della legge – potrebbero sussistere solo se il medico fosse demansionato e confinato “fantozzianamente” da solo in un ufficio “inaccessibile”. Il provvedimento peraltro smette di avere effetti al momento dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale e comunque, per il dl 44, non oltre il 31 dicembre 2021 (siamo di fronte ad un nuovo istituto giuridico transitorio). «La legge non dice se la sospensione cessi e si possa riprendere a lavorare dopo aver completato il ciclo di due richiami o sia lecito ripartire già dopo la prima inoculazione», continua De Pascale. «Ragionando per analogia, ricordo che un’altra norma, consente al cittadino di avvalersi del certificato vaccinale “green pass” in quanto immunizzato decorsi i 15 giorni dall’inoculo della prima dose. Dev’essere in ogni caso l’Asl a revocare l’atto di accertamento, non può farlo l’Ordine. Tutto il procedimento appare di natura “extra-disciplinare”. Tant’è vero che nella nota con cui Fnomceo dirama il parere ministeriale agli Ordini, si indica che contro il provvedimento di sospensione è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale amministrativo regionale e non alla Commissione esercenti atti e professioni sanitarie».

Modello D a prova di errore

(da Enpam.it)     Il modello D diventa ancora più semplice, veloce e a prova di errore.  Con il nuovo modello digitale per dichiarare i redditi da libera professione prodotti nel 2020, gli iscritti possono sapere in maniera istantanea quanti contributi dovranno versare e quindi quanto metteranno da parte per la propria pensione.  La possibilità di avere immediatamente un quadro chiaro circa la propria situazione consente inoltre di pianificare meglio il pagamento dei contributi di Quota B.  Da quest’anno, infatti, il modello D si può compilare solamente online e grazie a una procedura semplificata si può subito visualizzare qual è l’aliquota contributiva da applicare al reddito dichiarato e, nel caso di errori, chiedere una rettifica dei dati.   Grazie al nuovo modello D, la banca dati Enpam acquisirà in tempo reale la dichiarazione fatta, rendendo più rapida e puntuale anche l’assistenza agli iscritti che hanno dubbi sulla compilazione.

ENTRO IL 31 LUGLIO     Tutti i medici e odontoiatri in attività, che nel 2020 hanno prodotto redditi da libera professione, devono compilare e inviare il modello D entro il 31 luglio.    Quest’anno per i liberi professionisti si assesta definitivamente al 19,5 per cento, sul reddito professionale netto, fino a 103.055,00 euro. Sugli importi residui, che vanno oltre tale cifra, è applicato l’1 per cento.  In ogni modo, la Quota B non si paga per la parte di reddito già coperta dalla Quota A.

REDDITI: NON SOLO CURA      I redditi da dichiarare sono quelli derivanti dallo svolgimento delle attività attribuite in base alla competenza medica e odontoiatrica, a prescindere da come sia qualificato fiscalmente.  Tra le attività rientrano dunque non solo la cura dei pazienti, ma anche – per esempio – la ricerca, la partecipazione a congressi scientifici, o le consulenze di ambito professionale.

QUALE ALIQUOTA     Per convenzionati, specializzandi e dipendenti che fanno extramoenia è prevista l’applicazione dell’aliquota al 9,75 per cento, la metà di quella intera. Mentre chi frequenta il corso di formazione in Medicina generale e i dipendenti che fanno intramoenia hanno diritto al 2 per cento.  I pensionati possono scegliere ogni anno se pagare la metà o con l’aliquota intera.  Per quest’anno, fanno eccezione gli iscritti che hanno fatta domanda del sussidio per i contagiati che non avranno facoltà di indicarne una diversa da quella scelta fino alla prossima dichiarazione.

ATTIVARE LA DOMICILIAZIONE     Per la compilazione, come detto, è necessario essere iscritti all’area riservata.  Per chi non lo fosse ancora, il consiglio è di registrarsi al più presto al sito Enpam, per evitare di ritrovarsi a ridosso delle scadenze. L’iscrizione all’area riservata è necessaria anche per attivare il servizio di domiciliazione bancaria dei contributi e personalizzare i pagamenti, scegliendo tra il versamento in un’unica soluzione oppure a rate. L’addebito diretto vale sia per la Quota A sia per la Quota B.   Se non si esprime alcuna preferenza, il sistema sceglierà in automatico il numero di rate più alto e il pagamento verrà addebitato il giorno della scadenza della rata.  La scadenza per attivare la domiciliazione – che riguarda solo chi non l’ha già attivata in precedenza – e poterne beneficiare già quest’anno è il 15 settembre.

CON CARTA DI CREDITO ENPAM     Per il pagamento dei contributi di Quota B c’è anche la possibilità di rateizzare l’importo gratuitamente con la Carta di credito che Enpam mette a disposizione, in convenzione con la Banca Popolare di Sondrio. Una modalità che permette di portare subito in deduzione gli importi dichiarati.

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