ENPAM: BOLLETTINI DI QUOTA A E POSSIBILE ESONERO CONTRIBUTIVO

Gentile Dottore/essa, la Fondazione Enpam ha rinviato di un mese il termine per pagare la Quota A 2021. La decisione è stata presa per dare tempo a tutti i medici e i dentisti, che ritengono di averne diritto, di fare domanda per l’esonero dei contributi previdenziali previsto dallo Stato con la legge di Bilancio. Per sapere se rientra tra i beneficiari e per informarsi come fare domanda consulti la pagina a questo link: https://www.enpam.it/comefareper/covid-19/richiesta-di-esonero-contributivo/ Le nuove scadenze per la Quota A 2021 saranno: 31 maggio (prima rata o rata unica per chi paga in unica soluzione); 31 luglio (seconda rata); 30 settembre (terza rata); 30 novembre (quarta rata).   Se presenta domanda di esonero, non dovrà pagare la Quota A fino a nuova comunicazione legata alla pubblicazione del relativo decreto attuativo. Appena saranno disponibili ulteriori dettagli sull’esonero contributivo, la Fondazione ne darà notizia nell’edizione settimanale del Giornale della previdenza e sul sito www.enpam.it Se non fa richiesta di esonero, dovrà versare la Quota A con i bollettini Mav che può scaricare già da ora dalla sua area riservata. La Fondazione infatti quest’anno non spedirà i MAV per posta, con l’ulteriore vantaggio, oltre alla semplificazione della procedura, di ridurre i costi di riscossione a suo carico.
Se non riesce a entrare nell’area riservata, potrà chiedere i duplicati dei Mav alla Banca Popolare di Sondrio chiamando il numero verde 800.24.84.64.
Cordiali saluti
La Fondazione

Nuovo aggiornamento Ema su AstraZeneca: “Rischio beneficio positivo in tutte le fasce d’età”

L’Ema ha reso note le sue valutazioni di rischio rapportando la possibilità di contrarre le forme rare di trombosi rispetto al rischio di finire in ospedale, in terapia intensiva o di morire per Covid. Tranne che per il rischio di morte per i govani, che resta più basso rispetto al rischio trombosi, in tutti gli altri casi il rapporto è sempre a favore del vaccino e in misura preponderante col crescere dell’età e della diffusione del virus. Confermata inoltre l’indicazione per la seconda dose da fare tra la 4ª e la 12ª settimana.  Leggi L’articolo completo al LINK
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=94904&fr=n

Ma quale medicina di prossimità, nel Pnrr si afferma la medicina di distanza

(da M.D. Digital) Giuseppe Belleri, medico di medicina generale a Flero (BS) sul suo blog  (mhttp://curprim.blogspot.com) ha riservato un commento molto critico sul nuovo assetto dell’assistenza territoriale, declinato dal Piano di Ripresa e Resilienza.  “Il 30% della popolazione  – sottolinea – risiede in comuni con meno di 10mila abitanti e il 90% dei quasi 8mila comuni ne conta meno di 15mila; in un variegato contesto geografico come quello italiano il Pnrr prevede i seguenti standard, che condizioneranno i passi normativi successivi e l’utilizzo dei fondi UE:

* 2 miliardi per la realizzazione di 1.288 Case della Comunità (1 ogni 45mila abitanti) come punto unico di accesso (PUA) ai servizi da realizzare entro la metà del 2026

* 4 miliardi per 602 Centrali Operative Territoriali (COT: 1 ogni 100mila abitanti) dedicate alla gestione ADI,

* 1 miliardo per 380 Ospedali di Comunità (1 ogni 160mila abitanti, con 20-40 posti letto) sempre entro il 2026.

Con questo programma si passa dalla medicina di prossimità alla medicina di distanza: le case della comunità ogni 45mila abitanti taglieranno fuori le zone disagiate e i piccoli comuni con popolazione sparsa in frazioni che già ora sono abbandonate e penalizzate, dove peraltro è presente in modo capillare la Medicina Generale”.

“Medicina di prossimità – spiega – significa rapporto stretto con il proprio territorio mentre con lo standard previsto per le case della comunità – dove si dovrebbero concentrare decine di Mmg in un’unica struttura, ammesso che accettino di lasciare i propri studi sparsi sul territorio – non si capisce quale possa essere l’area di riferimento nelle zone extra-urbane a bassa densità di popola-zione. Eppure una soluzione razionale e flessibile era a portata di mano: bastava applicare alla rete territoriale il modello di quella ospedaliera a distribuzione Hub&Spoke, attuato in varie regioni come il Veneto e soprattutto l’Emilia, che prevede tre tipologie di Case della Salute in relazione alla varietà dei contesti geografici e demografici. Infine mancano rifeimenti all’integrazione con le norme già esistenti sulle case della salute, con le forme associative dell’Acn o quelle della riforma Balduzzi, peraltro largamente inattuata in molte regioni. Una versione del Pnrr rigida, poco flessibile e adattabile alla varietà dei contesti locali, che peggiora quella anticipata a gennaio, che perlomeno prevedeva uno standard più appropriato, ovvero una casa della comunità ogni 25mila abitanti. Per non parlare della previsione di un ADI ipertecnologico, come se fosse la soluzione per la cura delle persone con polipatologie e non auto-sufficienza, che hanno soprattutto bisogno di assistenza ad personam per l’accudimento quotidiano, ovvero di badanti e di controlli periodici di parametri clinici, aderenza terapeutica, educazione e medicazioni/prelievi etc.. e non certo di una telemedicina difficile da utilizzare. Con le risorse del Pnrr si potranno realizzare le strutture, ma poi con quali finanziamenti si gestiranno e soprattutto verranno retribuiti tutti gli operatori sanitari che dovranno ‘riempire”‘ le case e gli ospedali di comunità per garantire tutti i servizi socio-sanitari?

“Nel testo  – conclude – non vi sono accenni all’ipotesi di passaggio alla dipendenza degli attuali medici convenzionati e mancano obiettivi di salute, definizione di competenze e soprattutto indicatori di efficacia/processo/esito, che dovrebbero essere i parametri di valutazione di una riforma che bada ai risultati, a prescindere dalla tipologia del rapporto/contratto di lavoro degli operatori sanitari”.

Passaporti vaccinali. Ce ne sono di tre tipi. Ecco quali sono e chi li rilascia

(da Doctor33)   Indispensabile per spostarsi tra regioni di colore diverso per motivi turistici ma non per lavoro: da lunedì è partito in via sperimentale il “certificato verde” che – in base al decreto legge Covid del 21 aprile – sarà rilasciato cartaceo o digitale a tutti gli italiani che ne facciano richiesta dopo vaccinazione (pass 1), guarigione dal virus o negativizzazione (pass 2), o dopo referto negativo di tampone molecolare od antigenico (pass 3): i primi due “pass” saranno validi sei mesi mentre il terzo sarà valido solo 48 ore, se si lascia la regione di provenienza in tempi successivi andrà rifatto.
Ad oggi si ha un’idea di come sarà il “pass 1” post-vaccinazione: ad ogni destinatario sarà assegnato un codice QR; subito sotto la schermata su smartphone o il foglio riporteranno estremi del titolare (nome, cognome e data di nascita) e nota dell’avvenuta somministrazione della seconda dose. Seguono tipo di vaccino (mRna o vettore virale), nome e produttore, data di somministrazione, stato, nome della struttura vaccinante che dev’essere autorità sanitaria certificata. C’è un modello europeo. Meno chiaro cosa sarà scritto negli altri due pass: per il “pass 2” si dovrebbe partire dal certificato di fine isolamento rilasciato dal Dipartimento d’Igiene dell’Asl a seguito dell’avvenuta negativizzazione mentre per il “pass 3” rilasciato da farmacie, strutture, medici di famiglia, pediatri, Sisp si tratta di un’attestazione della negatività al tampone, oggi rilasciata su carta. Ma chi rilascia i documenti? Intanto, l’interessato deve richiederli espressamente. Per l’avvenuta vaccinazione, il rilascio spetta alla struttura sanitaria che somministra la seconda dose: Asl, ospedale, hub vaccinale. La certificazione di avvenuta guarigione-pass 2 è invece rilasciata dall’ospedale da cui il paziente affetto da Covid-19 è stato dimesso, o (comma 2 lettera b) per i pazienti non ricoverati, dai medici di famiglia o dai pediatri di riferimento. Tutti, devono saper formare un file da caricarsi sul Fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. Infine, la certificazione del test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus (comma 2, lettera c) andrà prodotta da chi esegua il tampone: strutture sanitarie pubbliche, private autorizzate, farmacie, medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.
«Il vero problema è l’esigenza di digitalizzare i documenti esistenti», spiega Guido Marinoni, presidente Omceo Bergamo ed esperto di temi burocratici della medicina di famiglia. «Oggi grazie alla piattaforma di Poste Italiane è possibile caricare sul Fascicolo sanitario i dati delle avvenute vaccinazioni o scaricarli utilizzando il codice Spid, che però non tutti gli utenti al momento hanno. Per gli altri “pass” previsti dal decreto legge abbiamo modelli precedenti per lo più cartacei. Il rilascio e l’archiviazione sono compiti più facilmente espletabili da un Dipartimento d’Igiene Asl; per i medici di famiglia andranno risolti i problemi quotidiani incontrati un po’ in tutta Italia con l’uso delle piattaforme regionali o nazionali che oggi caratterizzano la gestione del fascicolo».
Analizziamo ora due casi particolari. Primo, il certificato per il tampone va rifatto ogni 48 ore? «Premetto, il tampone per uscire dalla regione va fatto anche da chi è stato malato o positivo se si è negativizzato più di sei mesi prima di iniziare il viaggio. Eseguito il tampone con esito negativo, si deve “sconfinare” entro 48 ore. Non si evince che, successivamente, la regione di destinazione vorrà una seconda prova di negatività. Appare tuttavia ragionevole, prima di tornare nella regione di provenienza, eseguire un nuovo tampone per attestare che ci si sposta in sicurezza». Secondo caso, che fare se l’hub vaccinale non rilascia il certificato perché il destinatario può avere una sola dose di vaccino? «La circolare del ministero della Salute dello scorso aprile è chiara: le persone che hanno contratto il Covid-19 fino a 3 mesi prima non possono vaccinarsi, quelle che sono uscite dal virus da oltre 6 mesi devono vaccinarsi con due dosi o fare il tampone se vogliono spostarsi, fra i 3 e i 6 mesi hanno diritto a una sola dose. Dato che l’hub non rilascia il certificato, la situazione andrà disciplinata». Marinoni sottolinea come ci voglia una norma in merito. Tra l’altro, arrivano ai medici richieste di cittadini che non potendo completare il ciclo vaccinale, non ricevono il “pass” e vorrebbero una certificazione per spostarsi. Qualcuno sui social afferma che tale certificazione non solo è libero professionale, ma va pure caricata di Iva al 22% perché non è di diagnosi e cura. «Ma se poi per strada carabinieri o polizia fermassero l’utente quanto peserebbe il nostro certificato? in assenza di norme di legge che realmente tutelino il nostro assistito eviterei di rilasciare certificati, per di più a pagamento».

Covid. Sì a paracetamolo, Fans e anticorpi monoclonali. No agli antibiotici e sconsigliata la telemedicina per cronici e fragili. Ecco le nuove linee guida del Ministero per le cure domiciliari

Arriva dal Ministero una nuova circolare che aggiorna le linee guida per le cure dei pazienti Covid a casa. No a supplementi vitaminici e integratori alimentari (ad esempio vitamine, inclusa vitamina D, lattoferrina, quercitina e no all’eparina. Se saturazione scende sotto il 92% valutare o ricovero e ossigenoterapia a casa. Indicazioni anche su come curare i bambini e su quando usare la telemedicina.  Leggi L’articolo completo al LINK
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=94965&fr=n

Covid-19, indennità ai professionisti contagiati

(da enpam.it)   Un assegno fino a 5mila euro per i medici e i dentisti che fanno libera professione contagiati da Covid-19.  È la nuova misura che la Fondazione Enpam ha introdotto per estendere ulteriormente gli aiuti messi in campo a seguito dell’emergenza sanitaria.  Il provvedimento deliberato dal Consiglio di amministrazione dell’Enpam lo scorso dicembre, ha ricevuto il via libera dai Ministeri vigilanti e si può ora fare domanda.

GLI IMPORTI     Gli importi del sussidio sono proporzionali sia allo stato di malattia, sia all’aliquota contributiva con cui gli iscritti versano i contributi di Quota B.   Sono tre i livelli di gravità della malattia con il conseguente aumento proporzionale della somma.   Si parte dalla forma più lieve con isolamento obbligatorio per positività al Covid (600 euro), per passare a una forma intermedia con ricovero ospedaliero, inclusa la degenza in terapia subintensiva (3.000 euro), sino al livello massimo di severità della patologia con il ricovero in terapia intensiva (5.000 euro).   Nell’ipotesi in cui, dopo la presentazione della domanda, si dovesse verificare un aggravamento delle condizioni di salute del malato, con l’integrazione della richiesta si potrà poi avere un conguaglio della somma. Per fare un esempio, se un iscritto è risultato prima positivo al test con pochi sintomi e ha preso 600 euro, ma in seguito è stato ricoverato in ospedale, gli spettano dopo aver rifatto domanda altri 2.400 euro.   Le somme indicate sono riferite ai contribuenti che pagano la Quota B intera. Per chi ha scelto la Quota B ridotta (la metà o il 2 per cento) l’indennità è riproporzionata.   Gli importi del sussidio per i pensionati corrispondono alla metà di quelli stabiliti per gli iscritti attivi.   Non è previsto, tranne che per i pensionati, un limite di reddito familiare per poter ricevere l’indennità.

I REQUISITI     Primo requisito, presente anche tra quelli per l’erogazione dei Bonus Enpam, è essere in regola con i contributi.    In seconda battuta, occorre aver avuto un reddito libero professionale nel 2019 soggetto alla Quota B (e averlo dichiarato nel modello D 2020).  Eccezioni sono previste per i neo-contribuenti, cioè quelli che verseranno la Quota B per la prima volta nel 2021, e per chi non ha avuto redditi da libera professione nel 2019 ma ha contribuito per il 2017 e per il 2018.

LA DOMANDA    La domanda si fa direttamente dall’area riservata del sito.    Insieme alla richiesta, gli iscritti devono allegare un documento che certifichi lo stato di malattia o il ricovero in ospedale.   Per chi è impossibilitato a fare domanda (per esempio è ricoverato per Covid) oppure nel caso in cui l’iscritto sia deceduto e i familiari vogliano chiedere il sussidio, verrà predisposto un modulo cartaceo. Tutte le informazioni si trovano a https://www.enpam.it/comefareper/covid-19/sussidio-contagiati/

Covid: in Europa Facebook è veicolo di dannosa disinformazione

(da AGI) In piena terza ondata di Covid-19, c’è un altro virus che minaccia l’Europa, Italia in testa: la disinformazione sulla pandemia e sulle vaccinazioni veicolata su Facebook, che non filtra le fake news, rilanciandole invece di bloccarle con controlli adeguati ed interventi tempestivi. A denunciarlo è l’ong Avaaz nella sua ultima indagine che mostra la pericolosa negligenza del social rispetto all’infodemia che da un anno dilaga sul Vecchio continente, una grave minaccia all’Ue alle prese con contagi ancora alti e diffidenza dei cittadini sui vaccini.  La ricerca, basata sull’analisi di 23 tesi fasulle sviluppate in 135 post visualizzati milioni di volte, ha fatto emergere una netta disparità tra gli interventi del colosso per arginare la diffusione delle bufale sul Covid negli Stati Uniti rispetto ai controlli attuati nei Paesi europei. 

Va pagato di più il medico che svolge mansioni superiori a quelle previste nel contratto

(da DottNet)    Una vertenza complessa ma che alla fine ha visto vittorioso il medico. E che potrebbe dare il via a numerose altre cause su casi analoghi. Il camice bianco per 9 anni ha svolto mansioni dirigenziali pur non essendo dirigente medico ma non era equamente retribuito, il giudice del Tribunale del Lavoro di Siracusa ha condannato l’Asp al pagamento di 53mila e 566 euro in suo favore. Ma veniamo ai fatti: il medico aveva denunciato di avere svolto, dal 24 gennaio 2008 al dicembre 2017, mansioni superiori rispetto a quanto previsto dal suo contratto. Solo da gennaio 2018, l’Asp gli avrebbe riconosciuto il corrispettivo economico in più dovuto alla maggiorazione delle mansioni prestate.   L’Azienda sanitaria provinciale aveva contestato le accuse sostenendo che: “non è mai stato formalizzato alcun incarico dirigenziale, con atto valevole giuridicamente, che possa dare titolo al riconoscimento delle mansioni e al diritto alla retribuzione delle differenze salariali”.

L’Asp, ha sottolineato il giudice del Lavoro come riporta L’eco del Sud, avrebbe riconosciuto che “vi erano state varie disposizioni di servizio con le quali veniva disposto che il medico si occupasse “provvisoriamente” di tutte le attività attinenti” al nuovo ruolo, precisando, però, che le “numerose disposizioni di servizio non costituiscono titolo ma hanno solo la funzione di assicurate l’espletamento dell’attività per far fronte all’esigenza in via temporanea”.  Ma per il magistrato giudicante: “le uniche ipotesi in cui può essere disconosciuto il diritto alla retribuzione superiore dovrebbero essere circoscritte ai casi in cui l’espletamento di mansioni superiori sia avvenuto all’insaputa o contro la volontà dell’ente (invito o proibente domino) oppure allorquando sia il frutto della fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente”.

In pratica, per il giudice, l’avere svolto, il denunciante, per ben 9 anni (il che esclude la ‘temporaneità’ delle maggiori mansioni disposte) ma soprattutto il non avere ignorato, da parte dell’Asp, il maggior carico di lavoro svolto dal medico – così come dimostrato dalle disposizioni di servizio – elimina le circostanze sopradescritte come possibili cause di disconosciuto diritto ad ottenere la maggiore retribuzione. Verdetto: “Il ricorrente ha diritto di percepire una retribuzione commisurata alle mansioni effettivamente svolte da gennaio 2008 a dicembre 2017”.  Da gennaio 2018 l’Asp non è in debito con il medico perché gli ha corrisposto quanto dovuto. Intanto gli rimborsi 53mila 566 euro – ha stabilito il giudice -.

1 177 178 179 180 181 343